Sì alla casa sopra la galleria dell’A25

13 Agosto 2017

Cepagatti, proprietario di un terreno vince il ricorso intentato al Tar di Pescara

CEPAGATTI. Camera con vista sull’autostrada? Certo che sì, visto che l’area sulla quale dovrebbe sorgere l’abitazione si trova a 57 metri di distanza dall’asse viario, e dieci metri al di sopra della galleria dove si svolge il traffico autostradale.
A stabilirlo è una sentenza del Tar Pescara, che ha accolto il ricorso di un imprenditore edile, proprietario di un lotto di terreno nella frazione di Villanova di Cepagatti, a ridosso dell’A25. L’uomo ha presentato un ricorso contro il ministero delle infrastrutture, il Comune di Cepagatti e la società Strada dei Parchi, per l'annullamento della nota con la quale il ministero prima e la società Strada dei Parchi poi, nel 2016 avevano espresso parere negativo sul rilascio del permesso per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione. Il Comune, dal canto suo, aveva comunicato che l'area è assoggettata a fascia di rispetto autostradale, condizione per la quale la costruzione di edifici è ammissibile «purché vi sia il nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada».
Ma ministero e strada dei Parchi erano stati irremovibili. Nel ricorso il proprietario del terreno ha eccepito, tra l’altro, che il fondo interessato non sarebbe immediatamente contiguo alla zona intestata alla società concessionaria, e che l’autostrada si trova dieci metri più in basso rispetto alla proprietà. Motivazioni condivise dai giudici, che hanno accolto il ricorso. È vero, hanno detto, che il codice della strada implica un divieto assoluto di costruire, che rende inedificabili tutte le zone ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.
«Tuttavia», si legge nella sentenza, «il codice non nega che ci possano essere delle peculiarità, casi-limite nei quali appare certo che la situazione dei luoghi (specie in ipotesi come quella in esame, in cui la strada e il terreno non siano sullo stesso livello ma abbiano quote assai diverse), escluda in modo assoluto ed evidente pregiudizio per la sicurezza del traffico e per l'incolumità delle persone, e qualsiasi impedimento all'installazione di eventuali impianti per cantieri o strutture per il deposito di materiali o alla realizzazione di opere accessorie. Tenuto conto, peraltro, del fatto che le fasce di rispetto stradale non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale». Le spese sono state compensate.
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