Tassa su casa e rifiuti la guida al risparmio

18 Febbraio 2021

Dimezzare l’Imu oppure essere esentati dalla Tari: si fa così

Imu dimezzata per le seconde case disabitate o inagibili. Basta una semplice autocertificazione del proprietario per ridurre il carico fiscale e pagare il 50% del dovuto sulle abitazioni utilizzate per il periodo estivo o invernale, sulle case vuote e disabitate, su quelle dismesse, concesse in comodato a parenti o in locazione con canoni calmierati. Il ventaglio delle possibilità è ampio. Per beneficiare delle agevolazioni è necessario presentare una dichiarazione Imu o Tari al comune entro il 30 giugno dell’anno successivo.
L’AUTOCERTIFICAZIONE. Per gli immobili inagibili e non utilizzati i contribuenti possono attestare, con una semplice autocertificazione, le condizioni e il diritto all’agevolazione per richiedere al comune la tassazione ridotta al 50% «per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette».
Lo ha stabilito la sentenza della Corte di cassazione del 21 gennaio scorso. Secondo le disposizioni normative vigenti in materia di Imu, le condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Ma esiste la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva, nella quale viene attestata l’impossibilità di utilizzare l’immobile.
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI. La legge numero 160 del 2019 prevede la riduzione del 50% dell'Imu per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono queste condizioni.
Per usufruire della riduzione il contribuente deve presentare la dichiarazione Imu al comune entro il 30 giugno dell’anno successivo, allegando l’attestazione di inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato. Ma c’è anche la strada dell’autocertificazione. Vediamo in quali casi. Quando, per esempio, lo stato di inagibilità del fabbricato è noto al comune è da escludersi il pagamento dell’Imu in misura integrale, anche se il contribuente non ha presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%. Questa era una norma valida per l’Ici, in base alla legge 212 del 2000, ed è stata traslata anche in materia di Imu.
LE CASE INUTILIZZATE. L'immobile può essere considerato inutilizzato anche nelle esecuzioni immobiliari. Nel fallimento l’Imu è dovuta per tutto il periodo che va dall’apertura della procedura concorsuale all’aggiudicazione del bene a terzi.
Ma è frequente il caso di immobili che restino inutilizzati, con relativo distacco delle forniture di acqua, luce e gas, anche per evitare inutili aggravi di costi.
Nel caso di un'abitazione non di lusso, concessa in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione e risieda anagraficamente nello stesso comune. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, sempre a condizione che non rientri nelle abitazioni di lusso.
FABBRICATO STORICI. Si può beneficiare della riduzione del 50% dell'Imu anche per i fabbricati storici e artistici, con presentazione della dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo, a prescindere dall’utilizzo come altra abitazione a disposizione o dalla concessione in locazione o in comodato a terzi.
A partire da quest'anno anche i soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione nello Stato di residenza, possono beneficiare, per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato, del dimezzamento dell’Imu e della riduzione di due terzi della Tari, in base all’articolo 1 della legge numero 178 del 2020.
Per ottenere il beneficio è necessario presentare le dichiarazioni Imu e Tari, sempre entro la data del 30 giugno dell’anno successivo.
L’ESENZIONE TARI. La tassa sui rifiuti non è dovuta per le abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, sempre su presentazione di un'apposita dichiarazione Tari entro il 30 giugno dell’anno successivo. Alcuni comuni hanno previsto l’esenzione della Tari anche per le abitazioni non utilizzate, per scelta del possessore, a condizione che la casa sia priva di arredi e di consumi: in questo caso è opportuno verificare le condizioni presenti nel regolamento Tari sul sito del comune di appartenenza. Nel caso di sottoscrizione di contratti di locazione con canone concordato, l’imposta municipale propria è ridotta al 75%, ma è necessario presentare apposita dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della tassa.
IL CASO EX CASA CONIUGALE. È esente dal pagamento dell'Imu anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che, di fatto, attribuisce il diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli.
Il genitore affidatario, pure non essendo il proprietario, diventa a tutti gli effetti il soggetto passivo che beneficia dell’esenzione per abitazione principale. Il meccanismo, per accedere al beneficio, è quello già descritto: presentazione di un' apposita dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo.