Tasse: le spese sanitarie detraibili sul modello 730

18 Marzo 2024

Pensionati e dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello Dai farmaci e l’assistenza ai ricoveri e gli interventi: pubblichiamo l’intero elenco

PESCARA. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo Modello 730/2024, per pensionati e dipendenti, utile alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023. Al modello sono allegate, come di consueto, le istruzioni da seguire per la detraibilità delle spese, tra queste vi sono le spese mediche. Vediamole in dettaglio con la importante raccomandazione che per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la stessa è certificata dalla fattura oppure dallo scontrino fiscale (il cosiddetto “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
QUALI SONO
Di seguito riportiamo un elenco delle spese che danno diritto allo “sconto” fiscale ponendo attenzione al fatto che per le spese sanitarie relative patologie esenti è possibile che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta.
Nel 730/2024 dunque è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese mediche sostenute per: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto.
L’elenco prosegue: acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE.
E ancora: spese relative al trapianto di organi; importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
LE ALTRE SPESE
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese sostenute per: assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale; importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
LE NOTE SPECIFICHE
L’Agenzia delle entrate ricorda che le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. Infine ribadisce che per le spese mediche generiche e per l’acquisto di farmaci anche omeopatici: se relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali; se le spese riguardano i certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali, occorre invece conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico. (u.c.)
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