Trasfusione infetta, sì al risarcimento

Ministero della Salute condannato: un milione e 400mila euro ai figli e al marito di una donna di Penne morta nel 2005
PESCARA. I suoi due figli avevano sei e quattro anni quando, a gennaio del 1972, nell’ospedale di Penne M.D., 33 anni, diede alla luce con un cesareo la sua terza bambina. Un intervento che causò alla donna una “metrorragia post-partum”, un’emorragia uterina a cui seguì l’anemia che indusse i medici di allora a sottoporla a trasfusione di sangue, con diversi flaconi. Purtroppo, però, furono la sua condanna a morte, arrivata nel 2005 alla fine di un calvario costellato di ricoveri per una cirrosi epatica Hcv conseguenza del virus dell’epatite B. Virus contratto, come ha dimostrato poi il consulente medico legale, proprio per quelle trasfusioni.
A distanza di più di 40 anni, per quel sangue infetto che la portò alla morte, i tre figli e il marito della donna, originaria di Penne, hanno avuto riconosciuto in primo grado il risarcimento di un milione e 400mila euro, cifra che il ministero della Salute è stato condannato a pagare dal Tribunale dell’Aquila sia per il danno biologico sia per il danno da perdita del rapporto parentale causati da quelle trasfusioni.
Una sentenza dello scorso maggio, andata in giudicato da poco, che è destinata a fare scuola soprattutto per i termini temporali della vicenda. I legali della famiglia della donna, gli avvocati Cristian Carpineta e Fabiana D’Ascanio del foro dell’Aquila, sono infatti riusciti a dimostrare il nesso di causalità tra la trasfusione e l’affezione da Hcv pur essendo questa riconducibile al 1972. Quando, cioè, non erano ancora disponibili, e tantomeno obbligatori (lo divennero dopo il 1978), i test sul sangue per escludere il rischio di infezioni epatiche.
L’asso nella manica dei due avvocati è stata però una sentenza della Cassazione del 2011 in cui la Suprema Corte ha esteso la responsabilità del ministero della Salute, per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge, nei confronti di chi abbia contratto epatite (Hcv) anche a periodi antecedenti al 1978. «Ciò sul presupposto», si legge nella sentenza, «che il rischio infettivo connesso alla pratica delle emotrasfusioni era già conosciuto sin dalla metà degli anni Sessanta come comprovato dalla sussistenza di atti normativi che imponevano alla Pubblica amministrazione una serie di attività di prevenzione e controllo volte ad accertare se il donatore fosse affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione».
Di qui, a giudizio del giudice del Tribunale dell’Aquila, Maria Carmela Magarò, il comportamento omissivo del ministero della Salute nei confronti della donna di Penne morta nel 2005. Comportamento omissivo correlato, secondo il giudice, «alla omessa predisposizione e all’effettuazione, soprattutto per carenze di origine legislativa e regolamentare, di una rete diffusa a livello territoriale di centri di raccolta del materiale ematico, di controlli effettivi di laboratorio per il monitoraggio della genuinità del sangue intero o diluito destinato alle emotrasfusioni, della vigilanza da svolgersi sulle strutture preposte a tali attività attribuite per competenza ai centri trasfusionali e immunologici ospedalieri e degli altri enti, nonché all’omissione di essenziali e costanti indagini anamnesiche sui soggetti donatori di sangue abituali e occasionali, in ottemperanza alle prescrizioni già esistenti».
Di qui la condanna al risarcimento che, per il ministero, assume i connotati della beffa: il danno biologico della defunta riconosciuto dal tribunale dopo otto anni dal decesso della vittima sarebbe andato prescritto (occorrono cinque anni dal decesso), ma il ministero non si è costituito in giudizio. E adesso che in questi sei mesi dalla sentenza non ha fatto neanche ricorso, ha aperto la strada ai legali della parte offesa per ottenere il prima possibile, in favore degli eredi della donna, il risarcimento millionario.
«La strada», anticipa l’avvocato Carpineta, «è quella già percorsa in altre cause civili andate a buon fine, e cioè il ricorso al Tar. Nella speranza che il giudice ordini al dirigente del ministero, e non direttamente al ministero, di pagare».
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