Treno veloce Pescara-Roma Il via libera ora è definitivo

Il Consiglio di Stato respinge l’ultimo ricorso dei cittadini: «È palesemente infondato»
PESCARA. Per il Consiglio di Stato i motivi del ricorso sono di una «palese infondatezza». Il treno veloce Pescara-Roma ha la strada definitivamente spianata almeno per i primi due lotti lunghi 13 chilometri.
La Regione esulta perché l’iter può proseguire con gli espropri dopo che, ad aprile, Rete ferroviaria italiana ha aggiudicato progettazione esecutiva e lavori al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile e il Gruppo Salcef. Per un importo complessivo di 477 milioni di euro, finanziati non più con il Pnrr ma attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Rimaneva un ostacolo che RfI ha superato.
IL RICORSO.
Il comitato Comferr e singoli cittadini di Manoppello avevano impugnato sia i giudizi positivi di compatibilità ambientale che le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi sui lotti 1 (Interporto d’Abruzzo – Manoppello) e 2 (raddoppio della tratta Manoppello -Scafa), del progetto di potenziamento della ferrovia Pescara-Roma. Ma il Tar, lo scorso 5 gennaio, ha respinto il ricorso e ieri i giudici amministrativi d’appello hanno confermato quella sentenza «piazzando sulla vicenda una pietra tombale», dice il presidente della Regione, Marco Marsilio. Entriamo nel dettaglio.
NESSUN TRUCCO.
Già nella sentenza di gennaio il Tar ha esaminato nel merito il primo motivo, ritenuto portante, respingendolo, in quanto il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria «non è stata artificiosamente frazionata in lotti (per far apparire l'impatto ambientale complessivo molto meno rilevante e diffusivo di quanto non lo sia in realtà, ndr) ma è stata sin dal principio concepita e poi progettata, per ragioni strutturali e funzionali, secondo un’articolazione in tratte autonome. Ciascuna tratta, pur cospirando tutte alla realizzazione complessiva dell’opera, conserva tuttavia una sua autonomia in quanto la valutazione di una non condiziona lo sviluppo dell’altra e soggiace ad una diversa tempistica di realizzazione (…). In particolare», proseguono i giudici, «per ogni singolo lotto sono stati valutati, nello studio di impatto ambientale, i possibili impatti cumulati con i lotti adiacenti». Così scrisse il Tar e così ora ribadisce il Consiglio di Stato.
GLI ATTORI IN CAMPO.
Nel procedimento bis si sono costituiti in giudizio, contro Comferr e cittadini portatori di interesse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Abruzzo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, l’Autorità di bacino dell’Appennino Centrale, le società Rfi e Italferr.
Ma anche il secondo round, a dispetto della vicenda biblica più famosa, Golia ha mandato Davide al tappeto. «In aggiunta», chiariscono i giudici di secondo grado, «va evidenziato che gli appellanti non espongono la ragione per la quale il mancato finanziamento con i fondi del Pnrr dovrebbe ridondare in punto di sostenibilità ambientale dell’opera, limitandosi ad invocare un’indimostrata “indiscussa maggiorazione dei costi di produzione e realizzazione” di cui però non viene argomentato, come sarebbe onere di parte, il collegamento con lo stralcio dal Pnrr».
NESSUN AZZARDO.
Un altro aspetto ha riguardato il rispetto del cosiddetto “principio di precauzione” che i ricorrenti sostenevano fosse stato violato. «Nella vicenda in esame», scrivono invece i giudici, «è stata compiuta un’apposita valutazione tecnica, contenuta nell’ambito dei pareri di compatibilità ambientale impugnati, che ha escluso il rischio per le matrici ambientali mentre non risulta allegata in atti l’esistenza di studi o valutazioni scientifiche che comproverebbero il contrario».
Il Consiglio di Stato va anche oltre il Tar perché prende in esame e approfondisce il rischio idraulico della grande infrastruttura ferroviaria.
È AL SICURO.
«Gli appellanti deducono che l’opera di raddoppio ferroviario sarebbe a “rischio esondazione del fiume Pescara”, come sarebbe dimostrato dalle relazioni inerenti ai progetti dei due lotti», si legge nella sentenza, «gli appellanti inoltre elencano gli “effetti positivi” che deriverebbero dall’annullamento degli atti impugnati, qualora venisse ravvisata la mancata ponderazione del rischio idraulico». Ma per il Consiglio di Stato anche questa censura è infondata.
Le società controinteressate, RfI e Italferr, infatti, evidenziano che «il tracciato approvato è l’unico che risponde a requisiti di sicurezza, anche a fini idraulici», e affermano che «ipotetici tracciati con sviluppo parallelo all’autostrada A25 (lato Fiume Pescara), alternativi a quello scelto, presenterebbero interferenze con le casse di espansione previste, e già parzialmente realizzate, nell’ambito del progetto esecutivo “Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara, in particolare in corrispondenza della diramazione per l’Interporto d’Abruzzo». E si svilupperebbero «secondo gli studi idraulici in area di esondazione ovvero di pericolosità idraulica».
Il Consiglio di Stato fa proprie queste conclusioni di parte motivando che «dai corposi pareri resi dalla commissione tecnica Pnrr incardinata presso il Ministero della transizione ecologica, emerge che il tracciato prescelto risulta essere, effettivamente, quello che non comporta il verificarsi potenziali di rischi dovuti all’esondazione del Pescara».
DANNI MENTALI.
Ma c’è anche un aspetto psicologico smontato dai giudici. Gli appellanti infatti sostenevano che «la progettazione di Rfi è del tutto contraria al benessere fisico, mentale e sociale della popolazione dei centri attraversati e sventrati dalla linea ferroviaria, come si evince dalla relazione della psicologa Maria Rosaria Ricci, che si deposita a sostegno dell’intrinseca cogenza del motivo di appello».
In altre parole secondo i ricorrenti, negli elaborati predisposti da Rfi non vi sarebbe alcuno studio sulle possibili patologie correlate alla realizzazione dell’opera (Valutazione di impatto sanitario, ndr). Ma a sostegno di questa nuova tesi - scrivono i giudici - non esistono perizie di parte, «al contrario Rfi ha elaborato, per entrambi i lotti, uno studio su “popolazione e salute pubblica” i cui risultati non sono stati presi in alcuna considerazione dagli appellanti», rimarcano i giudici del Consiglio di Stato.
LA VARIANTE PLUS.
Infine, con l’ultimo motivo di appello, veniva sostenuto che «mancherebbe l’analisi costi-benefici rispetto alle soluzioni alternative, in quanto tale analisi sarebbe stata sviluppata dalla società Rfi soltanto per la soluzione progettuale prescelta».
Ma anche in questo caso per i giudici amministrativi non è così: «Tutte le alternative, compresa quella della cosiddetta “variante plus” (in cui si proponeva il passaggio sopra l’autostrada A25 con un viadotto) sono state vagliate durante il dibattito pubblico». E infine sono state scartate.
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