Una rete del gas sotto l’A24, il Tar dice sì

27 Agosto 2018

L’Aquila, accolto il ricorso della Snam contro la società Strada dei Parchi e il ministro Toninelli

L’AQUILA . La Snam potrà realizzare un impianto sotterraneo sotto un tratto della A24, necessario per collegare alla propria rete di metanodotti la stazione di rifornimento di una società aquilana. Lo ha deciso la sezione dell’Aquila del Tar Abruzzo accogliendo il ricorso della Snam contro la società Strada dei Parchi e il Ministero delle infrastrutture, che avevano rilasciato parere negativo, bloccando la realizzazione dell’opera nonostante la conferenza dei servizi, nel 2015, avesse autorizzato l’intervento. Alla stessa conferenza, che si era conclusa con il rilascio dell’autorizzazione unica, avevano partecipato tutti i soggetti coinvolti. Il Tar dell’Aquila, dunque, ha annullato tutti gli atti contestati e condannato il solo Ministero anche al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in duemila euro.
Alla base del diniego opposto dal ministero, i criteri di quantificazione del canone di sub-concessione, predisposta da Strada dei Parchi e sottoscritta da Snam. «La decisione del ministero di non approvare la convenzione», si legge in atti, «e la conseguente determinazione della Strada dei Parchi di negare a Snam l’autorizzazione dei lavori, denegabile solo per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, sarebbero riconducibili esclusivamente a questioni riguardanti la determinazione del canone». Tuttavia, sottolineano i giudici, la somma dovuta «per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze», può essere stabilita solo dall’ente proprietario, e quindi dal ministero che è tenuto a stabilire le prescrizioni e le condizioni economiche d’uso del bene pubblico. Condizioni, sottolineano i giudici, che il concessionario potrà accettare o contestare in sede amministrativa o giurisdizionale, ma il ministero non può astenersi dal dare seguito alle operazioni che precedono la stipula della convenzione «facendo gravare, come avvenuto, sul sub-concessionario gli effetti di una tale inerzia derivante dalla disputa sulla stima del canone». (a.bag.)