Vaccini, risarcimenti a chi ha subìto danni

9 Giugno 2022

L’indennizzo è per mutilazioni permanenti o decesso. Vale anche per chi non ha l’obbligo vaccinale

PESCARA. Chiunque abbia subìto danni dalla vaccinazione anti-Covid potrà ricevere un risarcimento dallo Stato, che si tratti di cittadini sottoposti all’obbligo vaccinale o solo alla raccomandazione.
In fase di conversione in legge del decreto Sostegni Ter, infatti, è stata estesa la disciplina risarcitoria ai casi in cui l’evento riguardi soggetti che non erano tenuti alla vaccinazione, modificando una Legge del 1992 in materia di indennizzi a seguito di menomazione derivanti dalle vaccinazioni. Menomazioni che, si precisa, devono però essere “permanenti”, incluso il decesso.
Era stata del resto la Corte Costituzionale, in diverse occasioni durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ad estendere l’applicazione.
PER CHI NON HA l’OBBLIGO
Prima della modifica erano comunque già inclusi tra chi può ricevere il risarcimento i soggetti che avevano subito danni perché, per ragioni di lavoro o per incarico del loro ufficio o ai fini dell’accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino però “necessarie”. Ora sono inclusi anche quelli per cui la vaccinazione è soltanto “raccomandata”.
Non è facile calcolare l’indennizzo sulla menomazione a vita, che ha forma di un assegno permanente a cui si aggiunge il beneficio dell’esonero delle spese sanitarie. La misura del risarcimento, rivalutata ogni anno in base al tasso di inflazione, è infatti composta da due elementi di per sé complessi: un importo pari alla misura della pensione privilegiata tabellare di guerra e un importo equivalente all’indennità integrativa speciale spettante agli impiegati civili dello Stato di livello più basso.
Nel caso di morte, gli eredi possono optare per un assegno calcolato come per le menomazioni a vita (ma possono riceverlo solo per 15 anni) oppure per un risarcimento una tantum di 77.469 euro.
PER CHI HA l’OBBLIGO
Per le menomazioni derivanti da vaccinazioni obbligatorie la disciplina prevede però ulteriori indennizzi, tra cui un assegno una tantum «ponte» relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e la data di decorrenza dell’assegno permanente. Questa somma è pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30 per cento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Inoltre per le vaccinazioni obbligatorie una legge del 2005 riconosce un altro indennizzo aggiuntivo: si tratta di un assegno mensile vitalizio pari a sei, cinque o quattro volte la somma percepita in base al danno. Questo è corrisposto per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che gli prestano o gli abbiano prestato assistenza. In caso di decesso gli eredi possono optare anche per un assegno una tantum di 150 mila euro da corrispondere in cinque rate. (l.t.)