Vecchie multe, c’è lo stop «Non dovuti gli interessi maturati nell’era Covid»

28 Marzo 2023

Accolto il ricorso contro l’ingiunzione di pagamento di Adriatica risorse Il giudice di pace: versamenti sospesi dal decreto “Cura Italia” del 2020

PESCARA. La sentenza di un giudice di pace di Pescara, contro una ingiunzione di pagamento emessa da Adriatica Risorse, è destinata a fare da apripista e a creare un precedente importante per quanto riguarda i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione.
Fu il Governo, nel periodo della pandemia da Covid, a stabilire che dovessero essere sospese tutte le richieste di versamenti per un periodo di un anno e mezzo, e precisamente dall’8 marzo del 2020 al 31 agosto del 2021, il così detto decreto “Cura Italia”. Ma Adriatica Risorse ha iniziato a spedire centinaia, migliaia di cartelle per riscuotere, come nel caso in esame, una serie di pagamenti relativi a verbali di contestazione elevati dalla Polizia municipale di Pescara, con applicazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada.
Ad affrontare la questione è stato l'avvocato Giovanni Mangia per conto di un suo cliente che aveva ricevuto cinque ingiunzioni di pagamento per altrettanti verbali della municipale, con annessi interessi e maggiorazioni.
Il legale pescarese presentò ricorso al giudice di Pace che sospese il pagamento di quei verbali, rinviando alla decisione nel merito. E ora è arrivata anche quella che dà ragione al ricorrente che aveva eccepito un errore di conteggio degli interessi e maggiorazioni, eseguito senza tener conto del decreto “Cura Italia”.
In sentenza il giudice spiega che in effetti il decreto «specificamente ha disposto la sospensione della sola attività di riscossione coattiva e la proroga dei termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento; non dunque del decorso degli interessi e della maggiorazione. È utile però fare riferimento», aggiunge il giudice, «a quella giurisprudenza che ha precisato come la detta maggiorazione per il ritardo nel pagamento non sia applicabile, generalmente, durante la sospensione del provvedimento». E citando una sentenza della Cassazione, che spiega come gli interessi sanzionatori si determinano solo quando c'è un «comportamento doloso o colposo dell’agente», il giudice ritiene che «da tale pronuncia, riferita a diversa fattispecie, è possibile però inferire la natura della predetta maggiorazione ed il criterio di applicabilità, applicando i medesimi criteri al caso in esame». E quindi conclude affermando che, «così come il decreto legislativo 18/2020 ha sospeso l’attività di riscossione coattiva e la proroga dei pagamenti dei termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento, parimenti in detto periodo non sussiste il requisito soggettivo sopra richiamato della imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo del debitore. Va pertanto confermata la sospensione della maggiorazione». per il periodo 8 marzo 2020/31 agosto 2021, con conseguente riduzione del predetto importo nel relativo conteggio riportato nell’apposita colonna dell’ingiunzione». Insomma, tutto torna indietro ad Adriatica Risorse che dovrà effettuare nuovi conteggi ed eliminare quell’anno e mezzo di interessi e maggiorazioni legati al decreto “Cura Italia”.
Tutto sta a vedere, adesso, se questa decisione del giudice verrà tenuta in considerazione per rivedere le ingiunzioni già inviate o quelle che dovranno essere inviate ai cittadini.
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