“Vendetta pornografica”, si rischia la reclusione da uno a sei anni

22 Gennaio 2022

Il reato è quello di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, detto anche revenge porn che, tradotto dall’inglese, vuol dire letteralmente “vendetta porno” o “vendetta...

Il reato è quello di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, detto anche revenge porn che, tradotto dall’inglese, vuol dire letteralmente “vendetta porno” o “vendetta pornografica”. L’articolo 612 ter del codice penale è stato introdotto con una legge del 2019, la n. 69, nota come “Codice Rosso”. E lo commette chi dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. È prevista la reclusione da uno a sei anni, con la multa da euro 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se sono stati usati strumenti informatici o telematici, prosegue il dispositivo dell’articolo. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di chi è condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna incinta.