Non ci fu nessun illecito per Tollese-Pianella

Anche in secondo grado la giustizia sportiva proscioglie i presidenti e i due club per la partita del girone C di Prima categoria della passata stagione
PESCARA. La Corte federale d’appello della Figc, a Roma, ha probabilmente messo una pietra tombale sul caso Tollese-Pianella, la gara di Prima categoria (girone C) della scorsa stagione al vaglio della giustizia sportiva. Il secondo grado di giudizio ha confermato la sentenza di proscioglimento (10 novembre scorso) dei club e dei presidenti, Francesco Ciccotelli (Tollese) e Silvestro Ferrone (Pianella). In mezzo il ricorso della Procura, sconfitta in primo grado. L’accusa nei due gradi ha chiesto l’inibizione di 3 anni di Ciccotelli e Ferrone e l’ammenda per i due club. Richieste rigettate in entrambi i procedimenti. Una vittoria su tutti i fronti per gli avvocati Loris Di Giovanni e Claudio Croce, che hanno difeso il Pianella e il suo presidente, e la Tollese e il suo presidente. I fatti risalgono alla passata stagione. Partita di fine campionato tra Tollese, in lotta salvezza, e Pianella, già retrocesso. Vince il Pianella. Ma a pochi minuti dal termine c’è una sostituzione: entra Luca Ferrone, figlio del presidente, che non è tesserato come calciatore, ma come dirigente. Da qui il ricorso della Tollese, ko sul campo, che ottiene la vittoria a tavolino. La pratica passa alla procura federale, che vede malafede nella sostituzione (sbagliata) a pochi minuti dal termine. Da qui le polemiche, che restano tali fino alla fine dell’inchiesta. Gli 007 federali, infatti, non riescono ad andare oltre la deduzione; ma chiedono comunque il deferimento per illecito. Un’onta sui club e su chi fa calcio per passione. In dibattimento ci pensano gli avvocati Loris Di Giovanni e Claudio Croce a convincere il tribunale territoriale (presidente Antonello Carbonara, componenti Massimiliano Di Scipio, Andrea Battistella e Francesco Carbone). Sulla scorta della sentenza di primo grado («dalle indagini esperite dalla Procura Federale e dall’istruttoria dibattimentale svolta, non possono ritenersi sussistenti appaganti elementi di prova della responsabilità dei soggetti deferiti circa l’esistenza di un presunto accordo che sarebbe intervenuto tra i dirigenti delle due società», difettando «nella fattispecie anche univoci, concordanti e precisi elementi indiziari che possano far ritenere provata tale responsabilità»), la conferma da Roma, del 20 dicembre: non c’è stato illecito sportivo.
@roccocoletti1
©RIPRODUZIONE RISERVATA

