«SITUAZIONE FAVOREVOLE ALLE DIFESE»

4 Agosto 2015

di GIUSEPPE TAMBONE* Il procedimento, in entrambi i gradi, sarà prevalentemente di tipo documentale, basato sulle prove "cristallizzate" nel fascicolo (intercettazioni, riscontri fotografici, celle...

di GIUSEPPE TAMBONE*

Il procedimento, in entrambi i gradi, sarà prevalentemente di tipo documentale, basato sulle prove "cristallizzate" nel fascicolo (intercettazioni, riscontri fotografici, celle telefoniche, sms, testimonianze) la cui attendibilità, stante quella sorta di "inversione dell'onere della prova", le difese dovranno necessariamente "minare", con riscontri alternativi certi. Ci sarà ampio spazio di interazione tra le parti, ma il tempo contingentato (non più di 4/5 ore) potrebbe, al netto di eccezioni e di possibili camere di consiglio, penalizzare le posizioni maggiormente complesse. Anche le eventuali audizioni, se ammesse, potrebbero essere molto sintetiche.

L'elevato numero dei soggetti incolpati (8 per gli "atti diretti", 3 per omessa denuncia, 2 per violazione del divieto di scommesse) creano un quadro notevolmente frastagliato all'interno del quale ogni tesserato cercherà il proprio unico vantaggio. In genere, in questi casi, la Procura potrebbe puntare ad attrarre alla "collaborazione" qualcuno dei coinvolti per favorire la riduzione della pena oppure, per accuse diverse all'illecito sportivo, il cosiddetto "patteggiamento". Di converso, però, posizioni contrastanti ed inconciliabili creerebbero le condizioni favorevoli alle difese nel dimostrare un quadro non univoco ed attendibile.

L'illecito relativo all'alterazione delle gare è una fattispecie a consumazione anticipata tanto nel riferimento codicistico penale che sportivo, per cui tutto il focus sarà sull'effettivo compimento degli "atti diretti" e non sull'effettiva riuscita né in termini di risultato che di mezzi. Al momento, essendo evidenziate solo posizioni di calciatori "non collaborativi" (la Procura, infatti, prevede "soggetti allo stato non identificati"), l'eventuale fase realizzativa si pone come marginale e potrebbe essere di scarso peso, specie in ottica difensiva. Potrebbe, paradossalmente, anche essersi trattato di una semplice attività millantatoria.

Il quadro accusatorio di partenza prevede un'attività "in concorso" di tutti gli incolpati, ai quali la Procura riconosce una condotta di tipo associativa, con posizioni che si muovono in maniera coordinata ed orientata al compimento degli "atti diretti". Tale "familiarità" e pluralità di contatti e di incontri è indubbiamente un punto su cui si darà forza la Procura, contro cui il fronte difensivo dovrà impegnarsi con certosina attenzione nel produrre una "lettura" diversa, munita di riscontri oggettivi che, va detto, non sempre sono agevoli da produrre. Dimostrare la natura di incontri e riunioni tra addetti ai lavori non necessariamente finalizzati alla combine sarà uno dei motivi di confronto più interessanti e dirimenti.

L'atto accusatorio prevede anche l'imposizione di circostanze "aggravanti", legate alla pluralità di illeciti posti, all'effettiva riuscita dell'alterazione oppure al semplice vantaggio in classifica. La difesa del Teramo, in particolare, dovrà impegnarsi con attenzione anche su questo fronte perché, in caso di semplice addebito a titolo di responsabilità o. ggettiva, tali circostanze potrebbero pesare in pejus sulla quantificazione della sanzione.

Dal punto di vista della strategia difensiva, l'obiettivo principale è quello di tenere indenni i presidenti, la cui imputazione diretta non ammette derubricazione. Seppure non arrivasse un'assoluzione del club, la responsabilità oggettiva aprirebbe comunque un fronte infuocato relativo alla quantificazione della sanzione.

La celebrazione in questa fase pre-campionato di alcuni procedimenti (quelli che prevedono accuse a titolo diretto) lascia fortemente presumere che i restanti (a titolo oggettivo) non siano ritenuti in grado di mettere in pericolo l'integrità del campionato, e, di conseguenza, di ipotizzare retrocessioni. Per quanto la giurisprudenza al riguardo rassereni marginalmente le difese, non ci sono, però, certezze su una penalizzazione che metta effettivamente al sicuro i risultati acquisiti (vittoria del campionato e salvezza). La decisione dei collegi giudicanti, infatti, non seguendo un brocardo oppure un "tariffario", si basa molto sul singolo caso ed è altamente probabile che per Savona-Teramo saranno esaminati come dirimenti i principi (e le gradazioni) del "vantaggio" e dell' "afflittività".

Nel primo caso, ci sarà da capire se ritenere Savona-Teramo "decisiva" per la vittoria del campionato oppure se, considerando che vi era ancora lo scontro diretto Teramo-Ascoli la settimana successiva, possa essere ridimensionata come "normale". Nel secondo, l'elemento dell'afflittività va comunque ricercato (in quale campionato?) al fine di rendere l'eventuale sanzione effettivamente penalizzante. Il "quantum" della sanzione, giurisprudenza a parte (possono sempre esserci sentenze innovative oppure "evolutive"), sarà la risultante delle "convinzioni" che emergeranno "sine dubio" dal procedimento, dalla gravità morale delle condotte e dalla combinazione di queste due variabili.

*esperto di diritto sportivo

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