A giudizio per concorrenza sleale dopo i post denigratori sui social

Prende di mira il locale di un altro esercente con commenti negativi su pulizia e costo degli aperitivi La vittima presenta una denuncia e il rivale finisce a processo: deve rispondere anche di diffamazione
TERAMO. Post sui social per screditare l’attività di un esercente concorrente: è con l’accusa di diffamazione e concorrenza sleale che un teramano di 40 anni, titolare di un locale, è stato rinviato a giudizio. Ora sarà un processo ad accertare i fatti ricostruiti dalla Procura in un fascicolo d’indagine nato dopo la denuncia di un commerciante teramano e i successivi accertamenti tecnici.
Il caso inizia quando il titolare di un locale si accorge che da qualche tempo sui social si rincorrono post di anonimi clienti occasionali non contenti. C’è chi si lamenta delle condizioni di pulizia del locale, chi del costo ritenuto alto di un aperitivo e chi dello stato dei bagni. Inizialmente non li collega e pensa a episodi isolati. Delle coincidenze. Ma i post continuano ad essere pubblicati e a questo punto comincia ad insospettirsi. Così, dopo qualche mese, presenta una denuncia e scattano le indagini. Con gli investigatori che in poco tempo ricostruiscono e accertano che a mettere in rete quei post è un suo collega, titolare di un altro locale. In Procura si forma il fascicolo con le ipotesi di reato di diffamazione e concorrenza sleale e con il pm che a conclusione delle indagini chiede il rinvio a giudizio con il gup che l’accoglie rinviando a processo per le due ipotesi di reato contestate. Accuse da cui l’uomo dovrà difendersi in un processo che inizierà a giugno.
Il codice stabilisce che laddove non ci siano limitazioni accettate dal diritto, la concorrenza tra imprese deve svolgersi in modo leale e corretto. Gli imprenditori, infatti, non possono usare mezzi e tecniche finalizzati a recare un danno all’impresa concorrente al fine di sottrarle la clientela. Per tutelare gli imprenditori da un’eventuale competizione disonesta, la legge prevede un’apposita disciplina di repressione degli atti di concorrenza sleale (articoli 2598 e seguenti del codice civile). Il codice stabilisce che rientrano tra gli atti di concorrenza sleale anche la diffusione di notizie sui prodotti o l’attività di un concorrente che lo discreditano.(d.p.)
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