Area marina, il cda a D’Orazio «Nessun giudice ti dà ragione»

5 Dicembre 2015

PINETO. «A dir poco inconsueta interpretazione». Così l’avvocato Pietro Palozzo, componente del cda dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”, valuta la nota diffusa alla stampa giovedì da...

PINETO. «A dir poco inconsueta interpretazione». Così l’avvocato Pietro Palozzo, componente del cda dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”, valuta la nota diffusa alla stampa giovedì da Benigno D’Orazio in ordine al nuovo pronunciamento del Tar sulla nuova richiesta dello stesso D’Orazio, che si batte da mesi per la sospensione delle nomine.

«Sebbene ancora in fase cautelare», scrive Palozzo, «nessuno dei giudici finora chiamato a pronunciarsi sulle varie argomentazioni di volta in volta da D’Orazio sollevate, ha ritenuto che fossero degne di tutela. Ed è bene precisare che ben tre sono state le pronunce dei giudici amministrativi che hanno rigettato le richieste dell’ex commissario straordinario, nonché ex presidente del cda ed ex amministratore della società Cerrano Trade Srl». Palozzo continua: «Paventare, così come si è fatto, addirittura l’illegittimità degli atti compiuti fino a questo momento dal cda rimane una semplice considerazione personale dell’avv. D’Orazio, ci si augura non semplicemente basata su di un certo livore personale, e certamente sfornita, allo stato, di qualsivoglia supporto da parte dei giudici che si sono pronunciati sulla vicenda. Non vi è, infatti, alcun passaggio in cui il Tar avrebbe, anche solo ipoteticamente, sostenuto l’illegittimità in questione ed anzi, mentre nella più recente ordinanza del 2 dicembre è stata rilevata la genericità dei pregiudizi che secondo il ricorrente potrebbero riverberarsi sull’azione amministrativa del cda, nel primo pronunciamento del 21 ottobre scorso i giudici amministrativi si erano ulteriormente spinti in avanti, ritenendo i motivi del ricorso addirittura infondati nel merito».

D’Orazio ha subito risposto a Palozzo con una lettera aperta nella quale spiega di aver «espresso soddisfazione» per la decisione del Tar perché, sostiene, «non si può sospendere l'efficacia di un atto inefficace. Credo sia questo il "cuore" della motivazione che ha portato al rigetto dell'istanza. Ognuno ne dà la lettura che vuole, ma se io non posso esultare non credo che altrettanta baldanza e/o esultanza possa appartenere alla controparte».