Atti negati, il Tar condanna il Comune

22 Settembre 2022

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di una società fuori dall’appalto di servizi a scuola

TERAMO. Un appalto perso, la richiesta di accesso agli atti negata e il ricorso al Tar che si chiude con la condanna dell'ente pubblico. Sono gli step che hanno portato alla sentenza emessa pochi giorni fa dal tribunale regionale amministrativo dell'Aquila al quale a luglio si è rivolta la “Raggio di Sole” cooperativa Onlus campana, una delle società che in primavera ha partecipato alla gara d'appalto del Comune di Teramo per l' affidamento della gestione dei servizi educativi della prima infanzia, prestazioni per famiglie e minori.
Una gara che ha visto concorrere altre quattro cooperative e che si è conclusa, lo scorso giugno, con l'aggiudicazione dei servizi alla “Leonardo”. Un esito che non è andato giù alla “Raggio di Sole”, piazzatasi al quarto posto in tutti e tre i lotti nei quali era stata “spacchettata” la gara d'appalto, che ha deciso di approfondire modalità e criteri seguiti per la selezione del vincitore avanzando al Comune un' istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara e un'istanza di accesso agli atti. In particolare la coop chiedeva all'ente tutta la documentazione e i verbali di gara; le griglie e le schede di valutazione dei commissari; la documentazione acquisita in sede di soccorso istruttorio e quella amministrativa; l’offerta tecnica ed economica dei concorrenti meglio graduati; i giustificativi prodotti in sede di verifica dell’anomalia e le relative comunicazioni intercorse con i concorrenti meglio graduati. «Con tale istanza», ricostruisce il Tar in sentenza, «la ricorrente ha chiarito l’interesse a conseguire la documentazione suindicata al fine di contestare l’andamento della procedura di gara anche mediante il ricorso alle vie giudiziarie e in quanto necessaria per operare quell’incrocio di dati da cui desumere la correttezza e la legittimità dell’operato della stazione appaltante nella conduzione delle operazioni di gara, nell’assegnazione dei punteggi e nell’ammissione degli altri concorrenti». Il Comune, però, non ha ritenuto di non dover dare seguito alla richiesta perché la richiedente sarebbe sprovvista di un «interesse concreto, attuale e diretto».
A quel punto per la “Raggio di Sole”, convinta di aver diritto ad accedere agli atti, l'unica strada è stata il Tar. E i giudici hanno condannato il Comune a consegnare tutta la documentazione richiesta entro 30 giorni e a pagare le spese di lite. Questo, spiega la sentenza, perché la ricorrente ha un «interesse diretto, concreto e attuale» a prescindere dal posizionamento nella graduatoria di gara. (v.m.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.