Azioni ex Tercas, il tribunale condanna la banca a risarcire

Accolti i ricorsi di trenta piccoli risparmiatori rimasti senza risparmi dopo l’azzeramento dei titoli Il giudice: «Non sono stati adeguatamente informati dei vari rischi esistenti prima dell’acquisto»
TERAMO. Le sentenze servono a definire confini invalicabili. Le quattro emesse pochi giorni fa dal tribunale civile di Teramo sanciscono che trenta piccoli risparmiatori che avevano acquistato azioni ex Tercas e che erano rimasti senza niente dopo il loro azzeramento del 2014 saranno risarciti dall’istituto (oggi Banca Popolare di Bari) perché all’epoca non furono adeguatamente informati dei rischi. I fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. I risarcimenti variano di caso in caso e vanno da duemila a trentamila euro. Rappresentano una svolta per altre centinaia di risparmiatori che si sono rivolti al tribunale dopo aver visto azzerati i risparmi di una vita.
Il giudice civile Claudio Di Giacinto ha accolto i ricorsi presentati dai risparmiatori che si sono rivolti a Federconsumatori e che sono stati assistiti dagli avvocati Massimo Cerniglia e Renzo Di Sabatino. Accolte in pieno le tesi dei legali che hanno sostenuto come l’istituto bancario, prima dell’acquisto delle azioni, non avesse fornito tutte le necessarie e complete informazioni sui titoli e non avesse indicato in modo specifico i motivi per cui le azioni non erano adeguate al profilo di rischio medio basso dei risparmiatori. Secondo il giudice gli obblighi informativi in merito ai titoli non potevano essere ricavati solo dai prospetti informativi consegnati all’atto dell’acquisto dei titoli, ma dovevano essere forniti anche oralmente sempre all’atto dell’acquisto così come previsto dal regolamento Consob. E non solo. Nell’elencare normative e pronunciamenti della Suprema Corte il giudice così scrive nella sentenza: « Lo scopo finale è quello di consentire all’investitore di agire informato – previa comprensione della caratteristiche (natura, quantità e qualità) dei prodotti finanziari, del grado di redditività e di rischio dell’investimento e del rapporto tra le due variabili, oltre che della natura e solidità dell’emittente, del mercato nel quale i prodotti sono negoziati – e previa segnalazione dell’inadeguatezza di una specifica operazione: in modo che gli eventuali scostamenti dall’obiettivo d’investimento del cliente siano prevedibili e non possano imputarsi a un deficit di conoscenza (anche da parte dell’intermediario) e d’informazione preventiva».
Nell’esaminare con attenzione tutti i profili normativi il giudice stabilisce «che è la stessa ratio della normativa, interamente improntata alla tutela della parte debole del rapporto, caratterizzato dall’evidente asimmetria informativa, a suggerire un’interpretazione degli oneri informativi che rifugga ogni formalismo (se del caso previsto in senso esclusivamente protezionistico dell’investitore) per abbracciare una accezione personalizzata, concreta, effettiva della comunicazione effettuata dall’intermediario: esigenza che di certo non potrebbe essere soddisfatta dalla mera indicazione contrattuale dell’inadeguatezza e men che meno dalla sola indicazione per tipologia o per oggetto – contenitori vuoti ove non riempiti delle indicazioni concrete in relazione allo specifico strumento finanziario allo specifico profilo del cliente – occorrendo un’effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza rilevata dall’intermediario».
Con un filo conduttore a legare le pagine della sentenza: «Gli attori costituiscono tutti investitori con bassa o modesta propensione al rischio e medio-bassa (o nessuna) conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari». La Federconsumatori in una nota ricorda che «l’azzeramento delle azioni è avvenuto nel 2014, ragion per cui il termine di prescrizione decennale per far valere i propri diritti da parte dei risparmiatori non è ancora scaduto e tutti gli azionisti che hanno investito nel collocamento del 2006 hanno tempo fino al 2024 per intraprendere azioni legali risarcitorie».
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