Banca condannata a risarcire un imprenditore

27 Settembre 2019

ROSETO. Ammonta a oltre 166mila euro, a cui andranno aggiunti gli interessi, il risarcimento che una banca con filiali a Teramo dovrà versare a un ex costruttore di Roseto, che fu costretto a...

ROSETO. Ammonta a oltre 166mila euro, a cui andranno aggiunti gli interessi, il risarcimento che una banca con filiali a Teramo dovrà versare a un ex costruttore di Roseto, che fu costretto a chiudere l’attività proprio a causa del contenzioso con l’istituto di credito. A stabilirlo è una sentenza emessa dal giudice del tribunale civile di Teramo Claudio Di Giacinto a cui l’imprenditore, assistito dall’avvocato e presidente dell’associazione Sos Utenti Emanuele Argento, aveva fatto ricorso.
Nel 2013, infatti, l’imprenditore aveva citato in giudizio la banca per chiedere la restituzione di somme di denaro versate a titolo di interessi sul conto corrente e che riteneva non dovuti. Una questione sulla quale il tribunale di Teramo aveva emesso una prima sentenza parziale a marzo 2017, che accoglieva in prima istanza le richieste dell’imprenditore nominando un consulente tecnico. Consulente che, ricostruendo con estrema precisione tutti i passaggi bancari, ha confermato il credito del ricorrente in relazione a quel rapporto di conto corrente che era stato aperto nel 1990 e chiuso nel 2013. Il tribunale teramano ha accolto tutte le eccezioni formulate dall’avvocato Argento contro la banca, che sollecitava il rigetto del ricorso sul punto relativo alle richieste restitutorie che andavano oltre il decennio dalla chiusura del conto corrente. Ma il tribunale è andato anche oltre affermando la mancanza di indicazioni ad opera della banca dei pagamenti con funzione solutoria e l’illegittimità degli interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio a condizioni indeterminate e negando le commissioni di massimo scoperto e le spese in mancanza di espressa pattuizione.
Il tribunale, in particolare, ha evidenziato come il lavoro del consulente, «ha dato compiuta risposta alle osservazioni presentate dai consulenti di parte, in particolare chiarendo, con motivazioni condivisibili, che in ragione della mancata produzione degli estratti conto iniziali da parte dell’attore, il dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate deve essere costituito dal primo saldo disponibile ove a debito». E proprio dalla ricostruzione di quel rapporto bancario è emerso il saldo creditorio in favore della società rosetana.
Maurizio Cirillo
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