Bolletta della luce da 7mila euro Il giudice annulla l’ingiunzione

30 Marzo 2018

Imprenditore vince il ricorso contro l’Enel: impossibile verificare i consumi dopo la sostituzione del contatore Il tribunale: vanno cambiati solo con il consenso scritto degli utenti dopo aver preso visione di tutto 

ROSETO. E’ una giurisprudenza sempre più orientata a riconoscere un’ampia tutela del consumatore quella che quotidianamente si scrive nelle aule di tribunale. Così come, tra l’altro, più volte indicato da vari pronunciamenti della Cassazione. Ed è in questo contesto che si inserisce la sentenza emessa ieri dal giudice onorario Carla Fazzini che ha accolto il ricorso di un imprenditore rosetano contro l’Enel servizio elettrico annullando un decreto ingiuntivo di 7mila euro che la società elettrica chiedeva per fatture a conguaglio (somma contestata dall’utente) condannando la stessa società al pagamento di tutte le spese legali.
Al centro del pronunciamento la sostituzione del contatore. Perchè l’imprenditore contesta la fattura di conguaglio sul presupposto di una errata rilevazione del consumo, ma non è grado di verificare il consumo indicato perchè nel frattempo il contatore è stato sostituito con uno più moderno. «La società elettrica», scrive il giudice nella sentenza, «non ha permesso all’opponente-utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito senza la sua presenza, ma anzi ha addirittura ammesso che vi è stato un inserimento non veritiero (da parte di chi non si sa) di dati che sono erronei e che potrebbero essere stati generati dal cattivo funzionamento del contatore mai più ritrovato. Ed infatti, al momento stesso del rilevamento, la società elettrica deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore».
La vicenda delle bollette a conguaglio, spesso esorbitanti e di difficile decifrazione, rimane sempre un problema per migliaia di consumatori anche dopo l’introduzione de nuovi contatori che dovrebbero riportare “normalmente” la cosiddetta telelettura ed avrebbero dovuto eliminare l’annosa questione del computo periodico tra consumi stimati e quelli effettivi. Evidentemente la realtà è un’altra e gli utenti si vedono ancora recapitare fatture spesso di problematica interpretazione.
Scrive a questo proposito il giudice: «L’Autorità garante per l’energia stabilisce che tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive». E aggiunge: «In base alla documentazione depositata appare legittimo ritenere sussistere un errore nella rilevazione del consumo con conseguente illegittimità della fattura trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore». Ribadendo il principio secondo cui l’onere della prova dei consumi rimane a carico dell’azienda elettrica.
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