«Buoni fruttiferi, poca chiarezza» Le Poste condannate a risarcire

7 Giugno 2024

Accolto il ricorso di una risparmiatrice che dopo vent’anni non aveva potuto riscuotere il titolo Il tribunale: «La durata della prescrizione non era indicata, non c’è stata corretta informazione»

TERAMO. I buoni fruttiferi postali, con particolare riferimento alla prescrizione dei titoli, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento di associazioni di consumatori e giudici. E c’è una sentenza che arriva dal tribunale di Teramo a conferma di un orientamento giurisprudenziale nazionale sulla necessità di garantire una corretta informazione degli utenti.
Una recente sentenza emessa dalla giudice onoraria di pace Simona Bondi Ciutti ha stabilito che una risparmiatrice – in possesso di un buono postale di mille euro sottoscritto nel 2001 e che dopo vent’anni non aveva potuto riscuotere perché per le Poste prescritto – ha diritto a ottenere il risarcimento a seguito della mancata consegna del foglio informativo analitico, un documento necessario ed indispensabile per far conoscere agli investitori le condizioni dei buoni. A cominciare dalla durata dell’investimento in modo che il possessore possa esserne a conoscenza.
Scrive la giudice nella sentenza depositata lunedì: «Il titolo non indica la serie, il numero di serie, il tasso di interesse, i rendimenti, il relativo bollo che avrebbe dovuto riportarli, la durata o un qualunque riferimento alla prescrizione. Si deduce in merito che la ricorrente non poteva rendersi conto della prescrizione del buono in quanto, per come emerso nel medesimo titolo, non c’è alcuna indicazione in tal senso e non vi è prova della circostanza che la ricorrente fosse al corrente della scadenza del buono e addirittura della prescrizione, posto che sui buoni è riportata unicamente la data di emissione, ma non vi è indicazione alcuna circa la data di scadenza, ne è indicata la durata dei buoni e ciò è sufficiente a ritenere provata la mancata conoscenza da parte della ricorrente del termine di percorrenza della prescrizione». Un concetto quello dalla mancata informazione che la giudice evidenzia in un passaggio della sentenza: «Si osserva che vige un onere preciso e normativamente previsto a carico dell’istituto che è tenuto per legge a consegnare al contraente-risparmiatore un foglio, denominato foglio informativo analitico, contenente le caratteristiche dell’investimento al momento della sottoscrizione del buono, onere rispetto al quale Poste Italiane è rimasta inadempiente. E tale adempimento è necessario non potendosi ritenere sufficiente che determinate informazioni che producono l’effetto di impedire il rimborso possano essere genericamente acquisite nel provvedimento normativo sulla base dell’emissione in assenza di qualsivoglia indicazione sul titolo stesso». La risparmiatrice si è rivolta a Federconsumatori ed è stata assistita dall’avvocato Anna Di Russo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA00