Caduta in una buca, Comune assolto

Il giudice stabilisce che se la strada è conosciuta non si possono chiedere i danni. Il sindaco: avevamo ragione noi
ROSETO. «Qualora il tratto di strada o di marciapiede sia ben conosciuto dalla persona danneggiata, si deve affermare che il sinistro sia da attribuire non alla pericolosità della strada ma piuttosto alla mancanza di attenzione dell’utente della strada». E’ ciò che è scritto nella sentenza, pubblicata il 18 febbraio e emessa dal giudice Alessandro Chiauzzi che, di fatto, nega il risarcimento a una cittadina caduta per le mattonelle sconnesse di un marciapiede pubblico a Roseto, e che condanna la stessa cittadina al pagamento delle spese legali di 3.200 euro.
La frase che pronunciò il sindaco Sabatino Di Girolamo nel consiglio comunale del 24 luglio 2018, ovvero «Se in una buca stradale incappasse un cittadino che non conosce quella strada potrei capire che rappresenta un’insidia, ma se nella buca ci capitasse un residente che conosce la strada, e che dorme quando guida, non credo che il Comune lo debba risarcire», che provocò una serie di reazioni da parte di moltissimi cittadini, scandalizzati dalle dichiarazioni del sindaco, trovano dunque riscontro giuridico. «Sono uno sportivo e so essere paziente», commenta Di Girolamo, «e se nello sport alla fine contano i risultati, anche questa volta ritengo che al di là delle tifoserie imbizzarrite della tastiera, è il risultato ciò che conta. E il risultato ha dato ragione al Comune. Dopo il giudice di pace di Teramo anche il tribunale del capoluogo mostra un indirizzo giurisprudenziale più rigoroso in tema di risarcimento dei danni richiesti da cittadini e causate dalle imperfezioni del manto stradale».
A base della richiesta di risarcimento, il tribunale ha posto la circostanza che la cittadina, lavorando quotidianamente in quel luogo, ben conosceva lo stato del manto e doveva prestare maggior attenzione. «Il tribunale l’ha condannata anche al pagamento delle spese processuali in favore del Comune ingiustamente citato in giudizio», prosegue il sindaco, «la pronuncia del tribunale afferma un principio che nei mesi scorsi avevo già dichiarato in consiglio comunale suscitando infondate e pretestuose polemiche». La responsabilità degli enti pubblici per danni derivanti da dissesti del manto stradale dunque, secondo la sentenza, va affermata solo quando la buca o il dissesto costituiscono un’insidia non avvertibile e conoscibile con la media diligenza. «Mi auguro che l’indirizzo più rigoroso si consolidi perché alcune volte ci si trova di fronte a cause attivate solo pretestuosamente da automobilisti che dovrebbero imputare solo la loro distrazione in fatto dannoso», conclude il sindaco, «da parte nostra continueremo a curare la chiusura delle buche con costanza, ma con i limiti derivanti dall’essere proprietari e responsabili di un tessuto di centinaia di chilometri di strade comunali, spesso interpoderali malamente realizzate 30 o 40 anni fa».
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