Condannata senza saperlo: imprenditrice scarcerata

13 Dicembre 2014

TERAMO. E’ stata condannata a tre anni e tre mesi per clonazione delle carte di credito, ma lei del processo in corso in Italia a suo carico non ha mai saputo nulla e quindi non ha avuto possibilità...

TERAMO. E’ stata condannata a tre anni e tre mesi per clonazione delle carte di credito, ma lei del processo in corso in Italia a suo carico non ha mai saputo nulla e quindi non ha avuto possibilità di difendersi. Ha scoperto di essere stata condannata solo ad ottobre quando, arrivata a Firenze per una vacanza, in albergo le è stato notificato il provvedimento d’arresto. Nei giorni scorsi la sentenza è stata dichiarata nulla dal giudice a cui hanno fatto ricorso i suoi legali e lei, imprenditrice bulgara di 45 anni è stata scarcerata in attesa di un nuovo processo. Il giudice per l’esecuzione Roberto Veneziano ha sospeso l’esecuzione della pena. Secondo i difensori della donna, gli avvocati Vincenzo di Nanna e Maria Netzova è stato violato l'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che stabilisce il diritto ad un equo processo. I difensori, nel ricorso, hanno fatto riferimento alla procedura seguita dall’ufficio della procura dell’Aquila (competente per il tipo di reato) che, per eseguire la notifica dell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari e di ogni successivo atto, compresa la sentenza contumaciale, «aveva ritenuto di poter “riutilizzare”e non si comprende a quale titolo», scrivono i legali, «una dichiarazione resa nell’ottobre del 2009, relativa ad altro processo penale».

«Il risultato di tali gravi violazioni di legge», concludono i difensori, «è la creazione di un mostro processuale posto che, con i provvedimenti adottati, l’ufficio della procura ha realizzato la “metamorfosi” del difensore di fiducia trasformato in mero domiciliatario e così azzerato ogni possibilità di concreta ed effettiva difesa dell’accusata. Interpretazione condivisa dal giudice Veneziano secondo cui, le notifiche relative al processo non avrebbero dovuto esser effettuate presso il domicilio eletto nell’ambito di un diverso ed autonomo procedimento». (d.p.)