«Danni dai cinghiali, Regione responsabile»

18 Luglio 2023

La Cassazione boccia la sentenza che esclude risarcimenti per un’auto colpita vicino a Montorio

MONTORIO AL VOMANO. La Regione non può essere considerata di fatto esente da responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica. È quanto ribadisce la Corte di cassazione in riferimento a un incidente lungo la statale 80 all’altezza di Cusciano, frazione di Montorio, nel quale un’auto investì un cinghiale riportando danni per poco meno di duemila euro. Il proprietario della macchina M.D.C. ha citato in giudizio Regione e Provincia per ottenere il risarcimento e il giudice di pace gli ha dato ragione. A dover pagare il danno, in base alla sentenza di primo grado, doveva essere la Regione ritenuta responsabile della custodia della fauna selvatica. Nessun addebito era stato attribuito invece alla Provincia che dunque è uscita dalla vicenda giudiziaria. Il pronunciamento del giudice di pace, però, è stato impugnato dall’ente regionale.
Quest’ultimo ha mosso una serie di contestazioni alla sentenza di primo grado. A detta della Regione, infatti, «solo l’ente che eserciti in concreto le funzioni di cura e protezione della fauna selvatica, nella specie la Provincia, è in grado di individuare e di prevenire le cause dei danni». Nel primo processo, tra l’altro, stando ai motivi dell’impugnazione, non sarebbe stata dimostrata la responsabilità dell’amministrazione pubblica né sarebbe stato provato il nesso tra la condotta contestata e il danno subìto dall’automobilista. Questi argomenti hanno convinto i giudici del tribunale dell’Aquila che nella sentenza di secondo grado hanno ribaltato il verdetto. Nulla dunque sarebbe stato dovuto dalla Regione a M.D.C. che però ha impugnato a sua volta il pronunciamento d’appello e si è rivolto alla Cassazione. Quest’ultima, ritenendo violati nella sentenza di secondo grado i principi da lei stessa affermati sulla responsabilità per i danni provocati da animali selvatici, ha ribadito che «la legittimazione passiva spetta in esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo». Per questo ha cancellato il secondo pronunciamento reinviando le carte al tribunale aquilano. (g.d.m.)