Denuncia il compagno: «Mi picchia». Lui prosciolto e lei a processo per lesioni

Per il giudice ricostruzione inattendibile e non provata da certificati medici La donna finisce sotto accusa per aver schiaffeggiato l’uomo dopo una lite
TERAMO. Accusa il compagno di maltrattamenti, lui viene prosciolto e lei finisce a processo per lesioni per averlo schiaffeggiato. A firmare il non luogo a procedere per lui, dopo l’udienza preliminare, è il gup Roberto Veneziano che in 27 pagine di certosina e minuziosa ricostruzione dei fatti scrive: « Non essendo emerso alcun dato di riscontro dalla escussione delle persone informate sui fatti che, anzi, sembra abbiano sconfessato le più rilevanti circostanze degli episodi oggetto di narrazione da parte della donna».
I fatti, secondo l’accusa della donna, sarebbero avvenuti in un arco di tempo compreso tra il 2017 e il 2019, nelle occasioni in cui l’uomo sarebbe rientrato a casa ubriaco. Fatti che, sempre secondo l’accusa, si sarebbero svolti alla presenza della loro figlioletta. Nelle denunce, sottolinea il giudice, la donna non avrebbe mai presentato certificati medici. L’unico certificato medico è quello presentato dall’uomo (assistito dall’avvocato Antonietta Ciarrocchi) che accusa lei di averlo schiaffeggiato (da qui il reato di lesione per cui la donna è a processo con citazione diretta davanti a altro giudice).
Scrive Veneziano: «Da quando è stato accertato non è stato mai acquisito alcun certificato medico, comprovante eventuali ecchimosi o lividi sul corpo della donna, ne è stato mai escusso alcun vicino di casa in grado di poter riferire in merito ad urla, ovvero a rumori tipici di oggetti rotti o mobili spostati che, in caso di compulsioni violente deflagrate in ambito domestico, dovrebbero offrire spunti per una possibile ricostruzione ex post di tali dinamiche, soprattutto nel caso di chi, come l’odierno imputato, versando in uno stato di ebbrezza, avrebbe dovuto agire in modo scomposto ed irruento, sì da lasciare, nel contesto ambientale di riferimento, segni di tangibile riconoscimento qualora davvero avesse dato luogo a siffatte rimostranze verbali e comportamentali». I due, nel frattempo, si sono separati. Il giudice nelle motivazioni la definisce «una vicenda relazionale che merita di essere ridimensionata rispetto alla roboante e fantasiosa ricostruzione operata dalla querelante al cospetto della polizia giudiziaria e che, allo stesso tempo, impone di sancire in questa sede la clamorosa e comprovata inaffidabilità della persona offesa. Non è comprensibile la vera ragione per cui la stessa abbia infarcito il suo racconto di così tante contraddizioni, sì da far emergere una traballante ricostruzione dei fatti, sempre in bilico tra la volontà di voler punire la persona cui era ancora legata e il desiderio di volergli assicurare, nonostante tutto, margini di incentivazione e finanche indiretta protezione».
E conclude: «Nessuna certezza è stata raggiunta, consapevolezza che obbliga il giudicante a concludere asserendo che gli elementi di prova addotti dal pm a sostegno della tesi accusatoria si appalesano inidonei a formare un qualsivoglia convincimento di colpevolezza nei confronti dell’imputato proprio perché non è da rinvenire, in atti, alcun elemento, sia pura di natura meramente indiziaria, che possa fingere da supporto a una ricostruzione orientata in chiave accusatoria».
(d.p.)
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