Dipendente reintegrato No al ricorso della banca

Era accusato di aver lavorato nel ristorante della compagna durante la malattia La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado: «Regole rispettate»
TERAMO. Dopo il giudice di primo grado, anche la Corte d’appello dell’Aquila ha stabilito che il dipendente non ha violato nessuna regola e che va reintegrato. Il caso è quello del bancario teramano licenziato per giusta causa dall’istituto di credito che, dopo averlo fatto pedinare da investigatori privati, gli contestava di aver lavorato nel ristorante della compagna mentre era in malattia. La sentenza del giudice del lavoro di primo grado Daniela Matalucci che, nel 2018 aveva stabilito che «il licenziamento è illegittimo e il dipendente va reintegrato», è stata confermata in pieno dai giudici della Corte d’appello dell’Aquila (sezione per le controversie di lavoro e previdenza).
In 22 pagine di motivazioni, che affondano in svariati pronunciamenti della Cassazione sul tema, il collegio presieduto da Rita Sannite (a latere Ciro Marsella, consigliere relatore, Maria Luisa Ciangola) ha respinto il ricorso presentato dall’istituto bancario contro la sentenza di primo grado stabilendo, si legge nel provvedimento, «la correttezza della reintegrazione riconosciuta dal primo giudice». L’uomo, assistito dagli avvocati Sigmar Frattarelli e Gabriele Rapali, sul posto di lavoro ha la qualifica di addetto al videoterminale. Era andato in malattia a causa di un’abrasione a una cornea e da quel momento era rimasto a casa nelle fasce orarie di reperibilità. In alcune serate si era recato nel ristorante gestito dalla sua compagna intrattenendosi con alcuni clienti. Nella lettera di contestazione disciplinare gli era stato addebitato il fatto di essersi recato nel corso della malattia nel ristorante dove, sosteneva la banca, avrebbe svolto attività lavorativa consistente nel servire i clienti, occuparsi degli ordini e degli acquisti. Circostanza, secondo i magistrati, mai provata. Così ha stabilito il giudice di primo grado, così quelli d’Appello. Che a pagina 18 della sentenza scrivono: «Va considerato come dalla risultanze della prova orale raccolta nella fase sommaria si desuma che il dipendente, nelle serate in questione, si sia limitato essenzialmente a cenare con la compagna, a conversare con i clienti e a decantare la qualità dei prodotti offerti dal ristorante, senza prestare la “propria opera” nel senso di prestazione lavorativa o di natura professionale a favore di terzi». E aggiungono: «Va considerato come non risulti affatto dimostrato – nè sembra logicamente concepibile – che lo svolgimento della suddetta attività durante la malattia, con le evidenziate limitate caratteristiche e nel detto contesto, fosse in qualche modo contrario agli interessi della datrice di lavoro ovvero incompatibile coi doveri di dipendente». In merito alla malattia, per cui la Corte ha nominato un proprio consulente tecnico, così scrivono i giudici: «Il consulente d’ufficio ha concluso, rispondendo al quesito postogli, che le condotte tenute dall’uomo non appaiono in grado di compromettere o ritardare la guarigione della patologia oculare da cui era affetto (erosioni da sindrome delle erosioni epiteliali recidivanti)».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

