Esplosione a scuola Il giudice: edificio pericoloso da sempre

Le motivazioni della sentenza che ha condannato un tecnico «La gestione del Comune non immune da negligenza»
TERAMO. E’ in quelle sei righe finali che le motivazioni della sentenza sull’asilo esploso a Piano d’Accio individuano una realtà molto più vasta di quella finita sotto processo. Perchè scrive il giudice monocratico Flavio Conciatori valutando la gravità del reato: «Va certamente considerato come la precedente gestione operata dal Comune di Teramo non possa certamente definirsi come inappuntabile o comunque immune da profili di negligenza, così come deve tenersi presente che la situazione di pericolo era sostanzialmente risalente alla realizzazione originaria dell’edificio e delle linee di alimentazione per il metano, e che la stessa era stata aggravata dall’ampliamento dell’impianto operati mediante l’installazione della seconda caldaia».
Parole che, insieme alle immagini di una scuola sventrata e all’angoscia sul volto dei genitori per quello che avrebbe potuto essere, e solo fortunatamente non fu, racconteranno per sempre l’esplosione di quel drammatico pomeriggio del 13 ottobre del 2013, un’ora dopo l’uscita di 34 bambini e insegnanti. Il resto è la verità giudiziaria di una tragedia sfiorata.
A marzo il processo di primo grado si è chiuso con la condanna e quattro assoluzioni dei cinque imputati di disastro colposo, tutti della Cpl Concordia, l’azienda di Modena che da qualche tempo ha in appalto la gestione degli impianti termici nelle scuole. Il giudice Conciatori ha condannato ad un anno ed otto mesi il responsabile della commessa Walter Lucidi di Sant’Egidio. Prima della sentenza il Comune di Teramo aveva revocato la costituzione di parte civile dopo aver ottenuto un risarcimento danni di circa 200mila euro. Secondo l’ipotesi privilegiata dalla super perizia disposta dallo stesso tribunale l'esplosione è stata provocata da una perdita che si è verificata nella rete del gas, saturando il vano caldaia, e che la fonte di innesco andava individuata nella fiamma pilota del boiler.
Scrive il giudice a pagina 19 delle motivazioni: «Non può prescindersi, nella ricostruzione della dinamica, dalla parziale rottura o dal malfuzionamento della valvola di riduzione in quanto, ove il flusso del gas disperso nell’aria fosse stato nei limiti della 7a specie, l’apertura per il ricambio d’aria verso l’esterno, ancorchè inferiore alle dimensioni previste per norma, avrebbe certamente impedito il formarsi della concentrazione esplosiva». E precisa: «Può fondamentalmente affermarsi che l’unica forma di responsabilità risultata dall’esito dell’istruttoria sia relativa alla mancata segnalazione della situazione di pericolo (vieppiù considerata la presenza di bambini) di una valvola di riduzione del flusso del metano a immediato ridosso della centrale termica, una contemporanea presenza di un boiler a camera aperta (dunque di una possibile fonte di innesco) all’interno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

