Esplosivi pericolosi, il Riesame rimette in libertà Di Blasio

L’imprenditore della ditta dove c’è stato l’infortunio mortale era ai domiciliari dopo un sequestro Per i giudici non ci sono le esigenze cautelari, ma resta la pericolosità della polvere pirica trovata
TERAMO. Il tribunale del Riesame rimette in libertà Elio Di Blasio, il 71enne titolare della ditta di fuochi d’artificio di Caprafico dove a febbraio dell’anno scorso c’è stata l’esplosione con la morte di un operaio e il ferimento di un altro. A dicembre l’uomo era finito agli arresti domiciliari dopo che nella ditta erano stati trovati 17 chili di materiale esplodente, tra polvere pirica e fuochi d’artificio, detenuto con modalità di conservazione considerate dall’accusa altamente pericolose per la pubblica incolumità.
Secondo il tribunale del Riesame quel materiale aveva «una micidiale potenzialità lesiva», ma per l’imprenditore non sussistono le esigenze cautelari perché al momento della perquisizione e sequestro era ancora nei termini previsti dalla prefettura dopo la revoca delle autorizzazioni. «Va evidenziato», si legge nel provvedimento del tribunale (collegio presieduto da Elvira Buzzelli), «che Di Blasio, benché destinatario di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione a trattare materiale infiammabili e successiva revoca, al momento della perquisizione si trovava ancora nel termine di novanta giorni, assegnatogli con il provvedimento prefettizio di revoca del 26 ottobre 2023, per la cessione e lo smaltimento dell’esplosivo. Dagli atti trasmessi non è emerso in alcun modo che l’attività di impresa fosse ancora in corso. In un simile quadro non può escludersi che la detenzione fosse una conseguenza dell’attività svolta per lunghi anni e ormai interrotta e che, non sia, pertanto, sintomatica della volontà di eludere gli ordini dell’autorità». Per i giudici del Riesame, che sulle esigenze cautelari ha accolto il ricorso della difesa, restano i gravi indizi di colpevolezza in merito alla potenzialità lesiva del prodotto sequestrato. «L’ordinanza impugnata», scrivono , «non è afflitta da alcuna nullità per mancata valutazione di elementi a discarico. Condivisibilmente il giudice ha osservato che il consulente tecnico di parte aveva svolto le sue considerazioni unicamente sui documenti, senza visionare materialmente i reperti, e che gli si esprimeva con formule dubitative inidonee a inficiare l’accertamento sommario compiuto da personale di esperienza come gli artificieri in forza alla Pg. Nella seconda consulenza tecnica di parte non si nega che il materiale rinvenuto sia qualificabile come polvere nera e le considerazioni riguardo al presunto annacquamento della sostanza sono superabili sulla base della prova empirica effettuata dagli artificieri di pg dalla quale è risultata che la polvere era infiammabile e capace di produrre una fiamma vivace. Tale dato letto in combinato con la quantità significativa rinvenuta e le modalità di conservazione inidonee della sostanza (occultata in un pozzo e non interrata) rendono ragione della valutazione effettuata dal gip relativamente alla sua micidiale potenzialità lesiva». (d.p.)

