Giulianova, invalida dopo un gavettone: in due condannati a risarcirla

Una secchiata d’acqua gelata in pieno volto provoca il distacco della retina a una giovane donna Il giudice: «Colpa sia di chi l’ha lanciato, sia del titolare dello stabilimento che non ha vigilato»
TERAMO. La forza delle cose s’incarica sempre di restituirci la realtà. E allora è una sentenza a dare una cornice giuridica ai gavettoni estivi, le secchiate d’acqua che sulle spiagge italiane sanciscono la fine della bella stagione. Spesso non senza conseguenze. Perchè, stabilisce un giudice del tribunale civile di Teramo, i danni provocati devono essere risarciti non solo da chi lancia l’acqua ma anche da chi non impedisce che ciò avvenga.
Il caso è quello di una giovane donna teramana che ha subito il distacco della retina a causa di una secchiata d’acqua ricevuta in pieno volto mentre era in un stabilimento balneare: sono stati condannati a risarcirla sia chi ha fatto il gavettone sia il titolare dello chalet. «Perchè», scrive il giudice Carla Fazzini nelle motivazioni, «il proprietario dello stabilimento non rispettava l’obbligo di vigilanza e custodia dello stabilimento impedendo la guerra dei gavettoni che ha poi cagionato le lesioni». I due (uno di Alba e l’altro di Giulianova) dovranno versare alla donna, che li ha citati davanti al giudice civile, un risarcimento complessivo di circa 50mila euro tra danni morali e danni da invalidità permanente visto che le lesioni riportate le hanno provocato dei problemi alla vista.
E’ sicuramente una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella che il 17 dicembre ha chiuso una vicenda iniziata cinque anni fa in uno stabilimento balneare di Giulianova in un giorno di fine estate che per la donna si trasforma in un incubo: viene colpita da una secchiata di acqua gelata mentre è seduta ad un tavolino dello chalet in compagnia di alcuni amici. Un violento getto d’acqua gelata in pieno volto che le provoca lesioni gravi, in particolare il distacco della retina così come conferma anche il medico scelto dal giudice come consulente tecnico d’ufficio che parla proprio del nesso di causa-effetto tra lesione e gavettone. «Questo giudice», si legge a questo proposito nella sentenza, «ritiene che non ci siano motivi per discostarsi dalle conclusione cui giunge il ctu che questo magistrato fa proprie accogliendo la domanda. Ed invero la responsabilità per danni da cose in custodia per il titolare e da responsabilità extracontrattuale per l’altro; il primo per inadempimento contrattuale e l’altro per il principio del neminem laedere che obbliga il soggetto che abbia causato il danno a risarcirlo a causa della violazione delle clausole contrattuali da parte e per violazione del suddetto principio dall’altra». Davanti al giudice sono sfilati molti di coloro che quel giorno si trovavano nello stabilimento e che sono diventati i testimoni del fatto. «I testimoni», scrive il giudice, «sostanzialmente riferivano che vi era in atto una guerra di gavettoni». Una circostanza non smentita dai due citati visto che il giudice subito dopo aggiunge: «I convenuti nessuna circostanza hanno allegato che dimostri il contrario». Il danno quantificato comprende non solo quello da invalidità permanente ma anche quello morale.
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