Il giudice annulla la multa per un disguido delle Poste

29 Marzo 2016

Teramana non aveva esposto sull’auto il contrassegno dell’assicurazione ma la sanzione non può esserle applicata per un difetto di notifica

TERAMO. Era stata multata per non aver esposto il contrassegno dell’assicurazione sull’auto, ma il giudice di pace ha annullato la contravvenzione per difetto di notifica dopo che le Poste non hanno atteso i dieci giorni previsti dalla legge per ritirare gli atti. Scrive, infatti, nella sentenza il giudice di pace Simona Bondi Ciutti: «Precisamente nel caso di specie la notifica è stata effettuata dall’ufficio postale che ha dato la notifica per eseguita con la dicitura “atto non ritirato” nove giorni dopo la data di spedizione della raccomandata alla ricorrente con cui questa è stata avvisata dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale, tuttavia affinchè si perfezionasse la notifica era necessario che fossero trascorsi dieci giorni».

I fatti si sono verificati a Teramo e la donna è stata assistita dall’avvocato Antonio Del Vecchio. Qualche mese fa la donna si è ritrovata sul parabrezza una multa da 35 euro per mancata esposizione del contrassegno dell’assicurazione. Il verbale, spedito per posta, conteneva anche l’invito a presentarsi, entro trenta giorni, al comando di polizia municipale per esibire il contrassegno, così come preve il condice stradale.

Ma al momento della consegna da parte del postino a casa della donna non c’era nessuno e così sono scattati i termini di giacenza. Stabiliti, per legge, in dieci giorni. Cosa che, in questo caso, così come ha sostenuto l’avvocato in sede di giudizio, non è stata rispettata. Prima di arrivare al giudice di pace la multa è stata impugnata davanti al prefetto che però ha respinto il ricorso della multata. Da qui la decisione, da parte della donna, di rivolgersi al tribunale contro la prefettura. E il giudice di pace le ha dato ragione. «L’esame degli atti e delle deduzioni delle parti», si legge nell’ordinanza del giudice, « ha dimostrato il fondamentato di quanto argomentato dalla ricorrente in merito all’asserita sanzione, che seppur legittima, deve essere annullata per difetto di notifica. Si deduce in merito che il verbale, presupposto dell’ordinanza che in questa sede si impugna, non si è perfezionata nei modi e nei tempi di legge per fatto non imputabile alla ricorrente nè alla resistente. La notifica non può considerarsi regolarmente effettuata da parte dell’ufficio postale e deve essere dichiarata nulla: in definitiva la notifica non si è perfezionata nei dieci giorni previsti dalla norma e, di conseguenza, non è stata eseguita».(d.p.)

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