Il giudice: lo stage in azienda non si paga

Accolto il ricorso di un imprenditore teramano contro l’ingiunzione disposta dalla Direzione territoriale del lavoro
TERAMO. Per la Direzione territoriale del lavoro quel tirocinio formativo non poteva essere fatto e quindi l’imprenditore avrebbe dovuto pagare il mese di lavoro alla stagista. Ma il giudice del lavoro Massimo Biscardi ha accolto il ricorso stabilendo che lo stage era in regola e che quindi nessun pagamento era dovuto. Una sentenza destinata fare giurisprudenza nelle sempre più confuse regole che declinano stage e tirocini formativi.
Il caso era finito in tribunale dopo che un piccolo imprenditore teramano si era visto arrivare una ingiunzione da parte della Direzione territoriale del lavoro per il pagamento di 1100 euro per presunto lavoro nero. Immediata la decisione di impugnare il provvedimento (assistito dall’avvocato Daniele Di Furia) davanti al giudice. Che così ha scritto nelle motivazioni: «Si evince che l’ordinanza di ingiunzione appare illegittima in quanto il tirocinio è stato attuato secondo le linee guida delineate dalla Regione Abruzzo. Si trattava di un tirocinio di reinserimento al lavoro, così qualificandosi quello che può essere svolto da un soggetto disoccupato, laureato da oltre dodici mesi e finalizzato alla realizzazione di percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro ai sensi del decreto legislativo 150 del 2015. Per questo motivo si ritiene di accogliere il ricorso e di annullare l’ordinanza impugnata». E così ricostruisce: «Gli ispettori della Direzione territoriale del lavoro hanno disconosciuto il rapporto di tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento posto in essere riconducendolo nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e questo sulla base del fatto che nei confronti della medesima società pendeva una procedura sanzionatoria per presunto distacco illecito di manodopera. Secondo gli ispettori della Dtl di Teramo la mancata ottemperanza al precedente verbale con il quale era stata comminata la sanzione per il distacco illecito di manodopera avrebbe comportato l’impossibilità di attivare il tirocinio contestato». Di diverso avviso, evidentemente, il giudice che ha accolto il ricorso dell’imprenditore contro il pagamento dello stage formativo.(d.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

