Il giudice nega la libera professione a Robimarga
TERAMO. Il giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani rigetta il ricorso dell’urologo Corrado Robimarga, che nel settembre scorso ha chiesto che venisse dichiarato in via d’urgenza il suo diritto a...
TERAMO. Il giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani rigetta il ricorso dell’urologo Corrado Robimarga, che nel settembre scorso ha chiesto che venisse dichiarato in via d’urgenza il suo diritto a svolgere la libera professione intramuraria. La Asl infatti, dopo l’inchiesta e il relativo processo di primo e secondo grado, gli ha negato l’autorizzazione a fare visite fuori dell’orario di lavoro all’interno dell’ospedale in regime di “intra moenia”.
Tutto ruota, fa notare il giudice nell’ordinanza, sulla rilevanza della pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila di riforma della sentenza del tribunale di Teramo. La sentenza d’Appello esclude, in capo a Robimarga, il peculato, ma precisa che «i fatti di cui ai detti capi di imputazione devono essere diversamente qualificati come truffa aggravata ai danni dell’ente ospedaliero, così come peraltro ipotizzato in sia subordinata sia dal difensore dell’imputato, giacchè quest’ultimo durante l’orario di servizio e, in alcuni casi, con l’utilizzo di strutture ospedaliere, ha svolto attività privata non autorizzata, ricevendo e visitando pazienti e ottenendo dai medesimi il pagamento delle prestazioni erogate».
Secondo il giudice del lavoro, dunque, il diniego della Asl è giustificato. «La sussistenza del requisito del rispetto del regolamento aziendale deve serre verificata alla luce di quanto emerge dalla sentenza penale della Corte d’Appello di riforma della condanna resa in primo grado, motivata con riferimento alla configurabilità del reato di truffa aggravata, anzichè di peculato, nei fatti commessi dall’imputato e descritti nel capo di imputazione», scrive Marcheggiani nell’ordinanza.
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