Il giudice reintegra il bancario licenziato

25 Ottobre 2018

Era accusato di aver lavorato nel ristorante della compagna durante un periodo di malattia: ma non è stato dimostrato

TERAMO. C’è una prima sentenza di un giudice del lavoro a stabilire che il dipendente non ha violato le regole. Il caso è quello del bancario teramano licenziato per giusta causa dall’istituto di credito che, dopo averlo fatto pedinare da investigatori privati, gli contestava di aver lavorato nel ristorante della compagna mentre era in malattia. Ma per il giudice Daniela Matalucci «il licenziamento è illegittimo e il dipendente va reintegrato».
È un’ordinanza di 23 pagine che trae linfa da numerosi pronunciamenti della Cassazione quella con cui il magistrato teramano ha accolto il ricorso degli avvocati Gabriele Rapali e Sigmar Frattarelli, i legali del dipendente che sul posto di lavoro è un addetto al videoterminale. L’uomo era andato in malattia a causa di un’abrasione ad una cornea e da quel momento era rimasto in casa nelle fasce orarie di reperibilità. In alcune serate si era recato nel ristorante gestito dalla sua compagna intrattenendosi con alcuni clienti. Nella lettera di contestazione disciplinare gli era stato addebitato il fatto di essersi recato nel corso della malattia nel ristorante dove, sosteneva la banca, avrebbe svolto attività lavorativa consistente nel servire i clienti, occuparsi degli ordini e degli acquisti. Di diverso avviso il giudice che a pagina 16 dell’ordinanza scrive: «Dal compendio istruttorio disponibile non è possibile confermare gli addebiti mossi al ricorrente in quanto non risulta sufficientemente dimostrata la fraudolenta simulazione della malattia addotta dal ricorrente a giustificazione dell’assenza la cui sussistenza, anzi, risulta comprovata della risultanze documentali e addirittura dalla lettura della relazione investigativa». Per il giudice, dunque, nessuna violazione delle regole da parte del dipendente. Spiega a questo proposito il magistrato: «La circostanza che il ricorrente, durante il periodo di malattia, si recava quotidianamente presso il ristorante della compagna, intrattenendosi con la clientela ed enfatizzando la qualità dei prodotti del ristorante non ha alcun rilievo in termini disciplinari atteso che la frequentazione del locale, peraltro giustificata dal fatto che lo stesso era gestito dalla propria compagna, non ha alcuna incidenza con la malattia denunciata sia in termini di incompatibilità con la patologia di cui lo stesso era affetto che, riguardante l’occhio destro, impedisce sicuramente di utilizzare il pc per un orario di lavoro a tempo pieno, ma di certo non pregiudica la possibilità di spostarsi o di conversare». Ed è chiaro quando conclude: «Secondo la giurisprudenza maggioritaria e confermata dalla Suprema Corte l’ipotesi normativa della “insussistenza del fatto contestato” comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità storica, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare».
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