Il giudice: stop assegno al marito La moglie non deve mantenerlo

3 Agosto 2022

Il tribunale accoglie la richiesta di revoca di una teramana che sosteneva l’uomo dopo il divorzio I magistrati: «L’alto tenore di vita era garantito dai beni familiari di lei, il coniuge non contribuiva»

TERAMO. La Cassazione, da quando nel 2017 la prima sezione della Suprema Corte ha superato il criterio della conservazione del tenore di vita avuto durante il matrimonio, è chiara: per ottenere l’assegno di divorzio va dimostrato il contributo che l’ex più povero ha dato alla conduzione della vita familiare.
Ed è questo il principio giuridico che fa da filo conduttore al decreto con cui il tribunale civile di Teramo ha accolto la richiesta presentata da una donna teramana nei confronti del suo ex marito revocando l’assegno di divorzio da 2.500 euro al mese stabilito con una sentenza del 2010 per l’uomo all’epoca senza entrate. La richiesta di revoca è stata fatta nel momento in cui l’ex marito ha iniziato a percepire una pensione di 1.200 euro al mese. «Tale circostanza», si legge nel decreto del collegio dei giudici (presidente Angela Di Girolamo, relatore Mariangela Mastro), «è senz’altro da considerarsi sopravvenuta nei termini indicati perché al momento del divorzio l’uomo non percepiva alcun emolumento di tal fatta risultando sostanzialmente disoccupato e senza apprezzabili redditi lavorativi».
Ma è in un successivo passaggio che i giudici teramani, recependo il nuovo orientamento giurisprudenziale, chiariscono: «Nel caso di specie, all’esito di un’attenta disamina del materiale probatorio raccolto, deve potersi affermare che l’elevato tenore di vita tenuto dagli ex coniugi in costanza di matrimonio non fosse in alcun modo correlato a un qualsivoglia contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia: invero l’elevatissimo tenore di vita condotto dalle parti prima della separazione era da ricondursi alle ingenti risorse economiche di cui disponeva la donna provenendo costei da una ricca famiglia di imprenditori locali, risorse non derivanti da alcuna attività lavorativa svolta dalla donna, ma esclusivamente dall’ingente patrimonio immobiliare e societario che la famiglia d’origine poteva vantare. In altre parole i due coniugi vivevano sostanzialmente di rendita, sicchè alcun contributo l’uomo ha apportato nella configurazione del descritto benessere economico di cui il nucleo familiare poteva godere. Alla luce di tali considerazioni appaiono sussistere i presupposti per disporre l’integrale revoca dell’assegno divorzile in precedenza attribuito».
Va detto che i giudici teramani hanno valutato, in riferimento alle mutate condizioni economiche dell’ex marito, non solo la pensione ma anche l’arrivo di una eredità di carattere immobiliare e nuove entrate economiche.
Così commenta l’avvocato Tommaso Navarra, il legale che ha assistito la donna: «I provvedimenti in materia di separazione e divorzi non sono mai irrevocabili dovendosi adattare all’evoluzione che i rapporti, anche economici, subiscono nel tempo. Nel caso di specie si applica il nuovo consolidato orientamento per il quale non rileva tanto il tenore di vita pregresso quanto il contributo che l’avente diritto ha dato o meno alla formazione familiare con il proprio lavoro e la propria professionalità. Nel caso di specie, trattandosi di un tenore di vita fondato unicamente su rendite patrimoniali del coniuge, il marito ha perso ogni diritto ad essere mantenuto all’esito della conseguita pensione. E ciò qualsivoglia fosse stato il tenore di vita pregresso».
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