Il Tar dice sì a due ripetitori Iliad annullato parte del piano antenne

Accolto il ricorso della compagnia per nuovi impianti da collocare all’Acquaviva e a Colleatterrato I giudici: «L’ente ha richiesto documentazione in più rispetto a quella prevista dalla legge»
TERAMO. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di stazioni radio base i Comuni non possono esigere documenti diversi dalla normativa nazionale e in particolare dal decreto legislativo 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche). A stabilirlo è una sentenza del Tar Abruzzo, che ha accolto il ricorso presentato da Iliad Spa contro il provvedimento con cui il Comune di Teramo aveva negato alla società l'installazione di due antenne, una in località Acquaviva e una a Colleatterrato. I giudici non solo hanno annullato quel provvedimento, ma anche due articoli del regolamento comunale sulle stazioni radio base di telefonia mobile, ritenuti in contrasto con la normativa nazionale.
Il diniego all’autorizzazione di installare le due antenne era stato motivato dall’ente, si legge nella sentenza, «in relazione all’assenza di “un piano di sviluppo approvato”, alla mancata verifica circa “il posizionamento in co-ubicazione su siti già individuati” e alla carenza di “analisi dell’integrazione urbanistico-ambientale e di sistemi o interventi di mitigazione dell’impatto visivo generato dall’installazione”». Secondo il Tar il Comune, chiedendo a Iliad questa documentazione, aveva posto «a carico della società istante oneri procedimentali eccessivi, sproporzionati e, comunque, non previsti dalla disciplina di rango statale che è ispirata, invece, ai principi di semplificazione, di non aggravamento procedimentale e di speditezza dell’azione amministrativa». Ma non solo. Il Tar, infatti, rileva anche come l’onere procedimentale richiamato dal Comune «non può nemmeno discendere» dalla legge regionale del 2004 relativa alle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, successivamente modificata nel 2005, che «subordina, in contrasto con le superiori previsioni legislative di rango statale competenti in materia, il rilascio delle autorizzazioni alla presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del Prg». Il tribunale amministrativo regionale, poi, sottolinea anche che «al Comune è inibito di imporre a un operatore di installare i propri apparati trasmissivi in co-ubicazione, atteso che tale potere compete in via esclusiva all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
Così come richiesto dalla società telefonica, inoltre, il Tar ha annullato anche i due articoli del piano antenne comunale, risalente al 2013, sui quali si basava il provvedimento di diniego. «Il piano antenne era stato approvato all'unanimità in consiglio e mirava a tutelare in maniera forte l'ambiente e la salute pubblica», commenta il sindaco Gianguido D'Alberto, «questa sentenza servirà per rivederlo in base all'evoluzione normativa ma sempre nell'ottica della tutela del territorio e dei cittadini».
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