Il Tar: il Comune non può bloccare il 5G

Annullata l’ordinanza emanata dal sindaco un anno fa, per i giudici la materia è di competenza esclusiva dello Stato
GIULIANOVA. Un sindaco non può vietare alle società di telefonia l’installazione di apparecchiature 5G, sia perché il pericolo derivante dalla nuova tecnologia non è ancora scientificamente accertato, sia perché la materia è di competenza esclusiva dello Stato. È sulla base di questi principi che il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Wind Tre Spa contro il Comune di Giulianova ed ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Jwan Costantini esattamente un anno fa, il 16 gennaio 2020, con la quale si vietava «a chiunque la sperimentazione e l’installazione del 5G sul territorio del Comune di Giulianova, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer”».
L’ordinanza di Costantini aveva comportato per Wind Tre l’impossibilità di adeguare al 5G un’antenna già esistente, collocata all’estremità sud del Lido nei pressi del depuratore dell’Annunziata. Infatti il responsabile del Suap (sportello unico attività produttive) con due distinte note, una dell’ottobre e una del novembre scorso, di fronte alla segnalazione d’inizio attività presentata da Wind Tre aveva prima richiesto la sostituzione della documentazione progettuale presentata, escludendo la parte che prevede l’adeguamento dell’impianto ai sistemi 5G; e poi aveva ribadito che l’implementazione dell’impianto doveva essere limitata al 4G. E lo aveva fatto richiamando l’ordinanza sindacale di gennaio.
Il collegio del Tar Abruzzo, presieduto da Umberto Realfonzo, ha scritto nella sentenza: «Il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti è limitato al verificarsi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere a un pregiudizio in atto (come quello ipotizzato nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova tecnologia 5G appare, allo stato, non effettivo e scientificamente non accertato) o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale». Il Tar rileva inoltre che «per giurisprudenza costante la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato». Sempre per giurisprudenza, aggiungono i giudici, il fatto che i Comuni possano dotarsi di piani urbanistici che regolano la localizzazione degli impianti (i cosiddetti piani antenne) «non autorizza però che tale competenza» persegua «obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica), risultando prevalente l’interesse pubblico ad assicurare la capillare ed efficiente erogazione del servizio di telecomunicazioni sul territorio, qualificato dalla normativa vigente di pubblica utilità e il cui potenziamento è stato, peraltro, oggetto di recenti misure straordinarie (Decreto Cura Italia)».
Il Comune giuliese, che non si era costituito in giudizio, è stato condannato al pagamento delle spese processuali per 2.500 euro.
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