Indennizzo per la dipendente licenziata

13 Ottobre 2018

Corropoli, il Comune verserà 22mila euro alla lavoratrice per chiudere la vertenza aperta un anno fa

CORROPOLI. L’atto di conciliazione davanti al Tribunale del lavoro tra Comune di Corropoli e dipendente licenziata porta alla risoluzione del caso con appena 22mila euro che l’ente verserà alla lavoratrice. Si chiude dopo un anno la vertenza sul licenziamento dell’impiegata per superamento del limite di assenze per motivi di salute.
La dipendente risultava aver superato il cosiddetto “periodo di comporto” previsto dal contratto collettivo nazionale, con 594 giorni di assenza per malattia nel triennio precedente. Per cui, secondo la legge, doveva essere licenziata. La norma stabilisce che in caso di malattia, il lavoratore abbia diritto a conservare il posto di lavoro per un determinato periodo durante il quale dunque non può essere licenziato. Se invece l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente. Per il Comune, che aveva acquisito il parere legale dell’avvocato Gabriele Rapali, esperto in materia, «il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a condizioni diverse, dovendosi distinguere la malattia del lavoratore da quella della sua idoneità al lavoro». La dipendente rimandata a casa era stata assunta a fine 1992 con contratto a tempo indeterminato.
Il periodo di malattia che ha portato a totalizzare quasi 600 giorni di assenza dal posto di lavoro non è stato continuativo ma frazionato, prefigurando il cosiddetto “comporto per sommatoria”. L’accordo transattivo tra le parti, a titolo di indennità per il licenziamento, è stato ritenuto essere opportuno per l’ente che così archivia la vertenza. Infatti, l’esito non era affatto scontato per cui il giudice del lavoro avrebbe potuto anche dichiarare soccombente l’ente se con il giudizio si fosse andato ulteriormente avanti.
Alex De Palo
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