Insegnante vince contro il ministero e torna in servizio

23 Febbraio 2022

I giudici accolgono il ricorso e annullano il licenziamento motivato dal fatto che era stata cacciata da un altro ente

TERAMO. L’istituto scolastico in cui insegna l’aveva licenziata, dopo averla esclusa da tutte le graduatorie, accusandola di non aver indicato nella domanda il fatto che 22 anni prima fosse stata licenziata dall’Agenzia delle Entrate di Modena stabilendo così una sorta di collegamento tra i fatti. Ci sono voluti due pronunciamenti di giudici per annullare il licenziamento della docente e stabilire che non esiste un nesso di collegamento nel pubblico impiego. È una sentenza del tribunale del lavoro di Teramo a mettere nero su bianco un provvedimento destinato a fare giurisprudenza.
I giudici (collegio presieduto da Angela Di Girolamo, a latere Alessandro Chiauzzi e Daniela Matalucci) hanno evidenziato che il vecchio licenziamento del 1998 non poteva costituire motivo di esclusione in quanto la normativa nel citare le ipotesi di precedenti licenziamenti, come motivo di esclusione, fa riferimento esclusivamente ai rapporti di lavoro e ai licenziamenti intercorsi con istituti del comparto scuola e non a tutte le pubbliche amministrazioni in generale. Per il tribunale, dunque, l’insegnante ha dichiarato una circostanza assolutamente vera quando nel presentare la domanda ha dichiarato di non essere mai stata licenziata.
Il caso riguarda una 55enne docente in un istituto comprensivo della Val Vibrata che due anni fa ha presentato domanda di partecipazione per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2020-2022 (scuola dell’infanzia e personale educativi) dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal bando. A seguito dell’ammissione nelle graduatorie, la donna è stata assunta per l’anno scolastico 2020-2021. Dopo l’inizio dell’anno scolastico, il dirigente dell’istituto ha disposto la sua esclusione dalle graduatorie e il successivo licenziamento perché non avrebbe indicato nella domanda di essere stata licenziata nel 1998 quando era dipendente dall’Agenzia delle Entrate di Modena. Secondo la direzione scolastica in conseguenza del vecchio licenziamento l’insegnante non avrebbe avuto i requisiti previsti dalla legge e dal bando.
Immediato il ricorso d’urgenza ai giudici (la donna è stata assistita dagli avvocati Sigmar Frattarelli e Carla De Berardinis) che per ben due volte hanno accolto l’istanza. Il ministero dell’Istruzione (il Miur) ha proposto reclamo al tribunale collegiale che ha rigettato il ricorso confermando la decisione del primo giudice. L’insegnante, dunque, è stata riammessa nelle graduatorie e ha ripreso il suo posto di lavoro. Ora non esclude l’ipotesi di chiedere i danni.
Così dice l’avvocato Frattarelli: «La posizione assunta dal Miur è apparsa sin dall’inizio forzata e pretestuosa, sia perché la normativa faceva chiaramente riferimento a precedenti licenziamenti nel solo comparto scuola e non ai licenziamenti presso altre pubbliche amministrazioni, sia perché il Miur pretendeva di interpretare la norma come se il vecchio licenziamento del 1998 potesse comportare una sorta di interdizione perpetua dai pubblici uffici tale da inibire per sempre ogni possibilità di impiego pubblico, mentre una conseguenza afflittiva di questo tipo non è prevista da alcuna norma di legge. Peraltro anche negli anni precedenti la docente aveva tranquillamente insegnato e non era mai stato rilevato che la stessa non fosse in possesso dei requisiti per l’insegnamento. Ora ci sono spazi anche per una richiesta di risarcimento danni non solo per gli stipendi perduti e per i punteggi perduti, ma anche per il pregiudizio personale e professionale che l’insegnante ha dovuto subire».
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