L’azienda la trasferisce, il giudice ferma tutto

Sospeso il provvedimento ai danni di una lavoratrice disabile in attesa della sentenza di merito
TERAMO. Il lavoratore disabile, anche nel caso in cui la disabilità non si configuri come grave, non può essere trasferito ad altra sede «a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali urgenti, che non risultano diversamente colmabili». A stabilirlo è il giudice del lavoro di Teramo, che accogliendo la domanda cautelare presentata da una dipendente della società che svolge il servizio di ristorazione e mensa presso la caserma dei vigili del fuoco di Teramo, ha sospeso provvisoriamente il trasferimento a Pescara disposto dalla ditta nei confronti della lavoratrice in attesa dell’udienza di merito, fissata per fine agosto.
La donna, ultrasessantenne, invalida al 67 per cento e portatrice di handicap ai sensi della legge 104, aveva impugnato il provvedimento di trasferimento ritenendolo pretestuoso e ritorsivo. Secondo quanto sostenuto nel ricorso, infatti, quest’ultimo sarebbe stato adottato dall’azienda in quanto la dipendente non aveva accettato la riduzione dell’orario di lavoro da 36 a 28 ore settimanali. Da qui la decisione della donna, assistita dall’avvocato Sigmar Frattarelli, di rivolgersi al giudice del lavoro che in attesa di esprimersi nel merito della vicenda ha rilevato diversi profili di illegittimità del trasferimento sospendone gli effetti. Nel decreto, in particolare, il giudice evidenzia che «nel provvedimento impugnato...non emergono esigenze aziendali caratterizzate da particolare urgenza che possano ritenersi preminenti rispetto alla necessità di garantire il diritto alla tutela della lavoratrice disabile» e che «il trasferimento, se eseguito, potrebbe produrre in capo alla ricorrente danni gravi e irreparabili alla sua integrità psico-fisica, non suscettibili di risarcimento per equivalente». Soddisfazione per il provvedimento del giudice è stato espresso da parte del legale della donna. «Si tratta di una pronuncia assai rilevante», ha commentato l’avvocato Frattarelli, «Come noto, per espressa disposizione della legge 104/92 il lavoratore con handicap grave ha diritto, tra le altre cose, ad essere assegnato alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. Tuttavia, come giustamente evidenziato dal giudice, in tale materia deve essere affermato il principio per cui il divieto di trasferimento deve essere esteso anche alle ipotesi di handicap non connotato da gravità, stante la tutela di rango costituzionale che nel nostro ordinamento è riservata al diritto alla salute». (a.m.)
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