La Asl deve riassumere l’ex autista di Varrassi

Il dipendente vince il ricorso al tribunale del lavoro contro il licenziamento bis Verrà reintegrato dopo la condanna definitiva a un anno per falso e truffa
TERAMO. La condanna a un anno è passata in giudicato dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma il giudice del lavoro ha accolto quello contro il licenziamento stabilendo che il dipendente Giovanni Lanci, ex autista, debba essere reintegrato dalla Asl. Sono le sentenze che continuano a scandire, dopo otto anni dai fatti, la vicenda che all’epoca coinvolse l’ex direttore generale della Asl Giustino Varrassi: assolto definitivamente perchè il fatto non sussiste da tutti i capi d’accusa, con la Suprema Corte che ha rinviato a Perugia solo gli atti riguardanti l’auto blu usata per il tragitto casa-lavoro.
Lanci, all’epoca autista di Varrassi, è stato condannato in via definitiva a un anno per i reati di appropriazione indebita, falso e truffa. La Asl inizialmente nel procedimento disciplinare aveva contestato al dipendente di aver «falsamente attestato la propria presenza in servizio non avendo provveduto a registrare le uscite dal luogo di lavoro a mezzo dell’apposito sistema di marcatempo». A conclusione del procedimenti disciplinare l’azienda sanitaria aveva deciso per la sanzione del licenziamento che Lanci, assistito dall’avvocato Renzo Di Sabatino, aveva subito impugnato con un successivo accordo tra le parti raggiunto davanti all’allora giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropaolo con il quale la Asl reintegrava l’uomo nel posto di lavoro con la reintegra condizionata «alla declaratoria di irrevocabilità della sentenza penale di condanna salvo il diritto di nuova impugnazione». Dopo il pronunciamento della Cassazione, nel 2019, la Asl (per la difesa di Lanci senza formale e preliminare contestazione) ha emesso un nuovo licenziamento. Secondo la difesa una procedura seguita in violazione di alcuni articoli, in particolare l’assenza del rinnovo della contestazione dell’addebito. Nel ricorso, inoltre, il legale ha sottolineato la violazione del principio del ne bis in idem: «Le conclusioni a cui è giunta la Asl di Teramo sono censurabili anche sotto un altro diverso e concorrente profilo rappresentato dalla violazione dl principio del ne bis in idem». Ovvero nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato. Qualche giorno fa la sentenza con cui il giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani, accogliendo in toto il ricorso, ha dichiarato nullo il licenziamento dell’autista condannando la Asl alla reintegra e al risarcimento dei danni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

