La Corte d’appello revoca il fallimento dell’Asfaltronto

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. E’ un pronuciamento della Corte d’appello dell’Aquila a revocare la sentenza di fallimento del tribunale di Teramo per un’impresa vibratiana e a definire il proseguimento...
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. E’ un pronuciamento della Corte d’appello dell’Aquila a revocare la sentenza di fallimento del tribunale di Teramo per un’impresa vibratiana e a definire il proseguimento della procedura di concordato preventivo nel frattempo revocato. Intanto sono trascorsi sei mesi durante i quali l’impresa, che costruisce strade, ha perso un appalto di 6 milioni di euro. Il caso è quello dell’Asfaltronto di Sant’Egidio nata nel 1977, che da 30 anni opera nel settore degli appalti pubblici e nella produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzo anche per la vendita di aziende terze. Al momento della dichiarazione di fallimento, il 9 aprile, occupava 34 dipendenti. Nel mezzo un pronunciamento del Tar Marche a cui si è rivolta un’altra impresa arrivata seconda nella graduatoria di quelle che avevano partecipato all’appalto di una strada bandita dalla Provincia di Ascoli, appalto vinto dal raggruppamento di imprese di cui faceva parte l’Asfaltrontoper cui però, dopo il pronunciamento della sentenza di fallimento, il Tar aveva chiesto la sostituzione. Ma la società di Sant’Egidio, assistita dall’avvocato Massimiliano Colangelo, ha impugnato in Appello la sentenza di fallimento e i giudici hanno accolto il ricorso. L’Asfaltronto, nel ricorso, ha chiesto la revoca del fallimento «per violazione del contraddittorio in quanto il ricorso per la dichiarazione di fallimento non le era stato mai notificato». I giudici hanno dichiarato fondato questo motivo. «La richiesta di fallimento», scrivono nella sentenza, «è stata depositata solo in data 25-3-2014, quando il giudice delegato si era già riservato di riferire al collegio in camera di consiglio(udienza del 17-3-2014), sicchè la società debitrice non ha avuto alcuna possibilità di interloquire su tale istanza. Vi è stata dunque una violazione del contraddittorio, con conseguente revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Con il secondo motivo di reclamo la società debitrice chiede anche di dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo in quanto da un lato vi era stato solo un errore commesso in buona fede nella indicazione della Asfaltronto come società mandate, anzichè mandataria del raggruppamento temponareo di imprese e dall’altro la partecipazione alla gara in veste di mandataria non aveva recato alcun pregiudizio alla procedura avendo la stazione appaltante aggiudicato alla società reclamante i due appalti in via definitiva senza dare corso al procedimento in autotutela. Inoltre era stata la società ad evidenziare ai commissari giudiziali la circostanza della partecipazione alla gara di appalto quale mandataria senza che fossero costoro ad accertare tale fatto. Tale motivo è fondato» .(d.p.)
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