La pm: «Gli alpinisti non potevano essere salvati»

7 Marzo 2026

I motivi della richiesta d’archiviazione: «Soccorsi corretti, nessuna omissione. Le condizioni meteo erano impossibili»

TERAMO. «Nessun obbligo di garanzia grava su istituzioni pubbliche o private di impedire alle persone di effettuare scalate delle montagne poiché è rimessa agli alpinisti la consapevole programmazione e gestione della escursione»: se i fascicoli giudiziari scandiscono tragedie che con il tempo possono solo diventare più dolorose, la richiesta d’archiviazione per la morte dei due alpinisti sul Gran Sasso è un equilibrio perfetto su quello che è stato fatto in quei drammatici giorni del dicembre del 2024 quando i riminesi Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, sono morti sul versante aquilano del Gran Sasso dopo essere rimasti bloccati a causa di una forte ondata di maltempo che in quelle ore ritardò anche l’intervento dei soccorsi.

Con una certezza di fondo che per la pm Laura Colica è il filo conduttore delle pagine ora all’esame del giudice: «Non potevano essere salvati». La Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta (con un responsabile dei soccorsi indagato) aperta all’indomani dell’esposto presentato dai familiari che da subito hanno annunciato opposizione.

Un esposto, quello delle famiglie, nato dal presupposto di voler comprendere se sul Gran Sasso, nel giorno in cui gli alpinisti arrivarono, ci fossero le condizioni sufficienti per consentire il libero accesso in quota anche a fronte dell’allerta meteo che era stata diramata dalla Protezione civile e se segnaletica e soccorsi fossero adeguati. Scrive la pm a pagina 4 della richiesta d’archiviazione: «Tutti gli elementi raccolti, la ricostruzione dei fatti, la ricostruzione delle condotte dei due alpinisti, la ricostruzione delle condizioni meteo, la ricostruzione della cronologia dei soccorsi, le indagini presso l’Areonautica militare consentono di escludere responsabilità omissive dei soccorritori e del delegato di zona Cnsas Sasa».

Secondo la Procura la ricostruzione dei fatti esclude responsabilità di terzi per una situazione compromessa già da subito per le pessime condizioni meteo. «La ricostruzione delle condizioni meteo», scrive la magistrata, «consente di ritenere che la situazione meteo era proibitiva già alle ore 13.30 sia per gli alpinisti in vetta sia per le persone a Campo Imperatore ed erano rischiose anche le operazioni di soccorso da terra e da cielo già alle ore 13.30 ancor prima della chiamata di soccorso delle 14.56 e per tutta la giornata del 22 dicembre e per i giorni successivi». Secondo la Procura i due alpinisti «indossavano un abbigliamento tecnico tendenzialmente adeguato per un’escursione giornaliera in condizioni meteo ottimali, ma non avevano dotazioni per affrontare eventuali peggioramenti meteo del periodo invernale e altre emergenze impreviste. In particolare non avevano un telo termico né il kit obbligatorio antivalanga (Artva, pala e sonda), né ricarica per cellulare».

La Procura ricostruisce che a quota 2.440 metri i due alpinisti hanno l’orientamento per le avverse condizioni meteo imboccando erroneamente la valle dell’Inferno. «Più precisamente», si legge a pagina 5, «si sono ritrovati molto probabilmente nella condizione che le guide alpine definiscono come “whiteout”, la condizione in cui la nebbia e la neve si fondono visivamente creando un ambiente completamente bianco dove è impossibile distinguere l’orizzonte, non si percepisce più l’inclinazione del pendio, non si vedono i contorni e il principale rischio è il disorientamento. Anche compiere un gesto semplice, come appoggiare il bastoncino a terra, può diventare problematico. In “whiteout” non si è più in grado di stimare le distanze, i dislivelli o la direzione. La condizione di “whiteout”, unita al fortissimo vento che imperversava nella zona già a partire dalla mattinata, ha sicuramente comportato l’errore nella discesa e la deviazione rispetto al tracciato Gps della salita che non è stato seguito dai due alpinisti».

Secondo la Procura le condizioni meteo erano da considerare «proibitive» se non «impossibili», ragion per cui, si legge negli atti, «non è stato possibile eseguire un soccorso sia da terra sia con mezzi aerei».

E precisa: «L’elicottero del 118 non si è alzato in volo per la situazione meteo proibitiva; l’elicottero dei vigili del fuoco è stato costretto a tornare indietro non potendosi avvicinare in sicurezza al Gran Sasso; l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica, anche se fosse stato tempestivamente richiesto, non avrebbe potuto contribuire al soccorso dei due alpinisti stante le proibitivi condizioni di volo che avrebbero messo a rischio l’equipaggio e che avrebbero impedito di effettuare le operazioni di soccorso. La situazione meteorologica era proibitiva per un intervento dell’elicottero (anche dell’Aeronautica) non sussistendo le condizioni di sicurezza del volo, come riferito sia dalle squadre di soccorso da terra, dal personale dell’elicottero del 118, che non si era neppure alzato in volo, dal personale dell’elicottero del 118». L’ultima parola, ora, passa al giudice.

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