La Procura chiede il processo per Iachini 

Contestati reati fiscali alle società che operano nel settore dell’informatica di proprietà del presidente del Teramo calcio

TERAMO. Un’indagine complessa e sfaccettata su presunti reati fiscali, frutto di un lavoro certosino della guardia di finanza, che la Procura mette nero su bianco nella richiesta di rinvio a giudizio, l’atto con cui chiede il processo per l’imprenditore teramano Franco Iachini, presidente del Teramo calcio.
Tre le accuse contestate ((l’inchiesta non riguarda l’attività legata al Teramo calcio) in relazione ad alcune società di cui Iachini è amministratore unico che operano nel campo dei servizi informatici per fatti avvenuti tra il 2015 e il 2017: si tratta di indebita compensazione di crediti d’imposta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Procura (il fascicolo è del pm Silvia Scamurra), dunque, mette un punto fermo nell’inchiesta che a febbraio ha portato al maxi sequestro da un milione di euro all’imprenditore all’epoca eseguito dal nucleo di polizia economica- finanziaria del comando provinciale della Finanza guidato dal colonnello Gianfranco Lucignano. Nell’evoluzione successiva l’imprenditore, che ha sempre respinto ogni accusa, non ha impugnato il sequestro in sede di tribunale del Riesame. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini ha presentato una richiesta di dissequestro al gip, che è stata respinta, e una memoria difensiva al pm.
In merito alla prima ipotesi di reato, cioè l’indebita compensazione di crediti di imposta non spettanti, così si legge nel capo d’imputazione formulato a chiusura dell’indagine (il 415): «Usufruiva indebitamente dei benefici che la legge riconosce alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, opponendo in compensazione sine titulo - nei modelli di pagamento presentati dalla società Infomobiliy.it spa nel corso del 2017– un credito Ires complessivamente pari a 938.876 euro generato dai costi sostenuti per gli investimenti risultati non ammissibili riferibili alle annualità 2015-2016».Per quando riguarda il secondo capo d’imputazione, ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, così si legge nel capo d’imputazione: «Al fine di consentire alla società Infosat s.rl. di neutralizzare la plusvalenza derivata dalla cessione in favore della controllata Infomobility s.p.a del brevetto industriale internazionale per il corrispettivo di 2.500.000 (scrittura privata del 1-8-2016) e, più in generale, di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto relativo alle annualità 2015 e 2016, emetteva le fatture per operazioni inesistenti (inerenti prestazioni di servizi ovvero di consulenza mai eseguite dalle società emittenti) e le annotava nella contabilità della Infosat srl utilizzandole nelle dichiarazioni fiscali ai fini Ires ed Iva presentate da quest’ultima società per le annualità 2015 e 2016 con conseguente evasione d’imposta per i corrispondenti importi (Ires 27,5%; Iva 22% degli imponibili)». Per la terza ipotesi di reato, ovvero la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, questa la ricostruzione fatta nel capo d’imputazione: «Al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società indicate ed annotate nella contabilità della società (inerenti prestazioni di servizi ovvero di consulenza mai eseguite dalle società emittenti) indicava nelle dichiarazioni fiscali ai fini Ires e Iva presentate da Infosat srl per gli anni 2015 e 2016 elementi passivi fittivi».
Accuse, quelle della Procura, che dovranno essere dimostrate nel corso di un eventuale dibattimento. Nei mesi scorsi, per quello che riguarda l’iter tributario, la commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso presentato dall’imprenditore con una sentenza che successivamente è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate. Dal punto di vista penale ora la parola passa al giudice per le udienze preliminari che dovrà stabilire se disporre il non luogo a procedere o accogliere la richiesta della Procura e quindi avviare un processo.
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