«Licenziati per ritorsione» Reintegrati padre e figlio

Accolto il ricorso dei dipendenti di una società. Il giudice: i provvedimenti presi per reazione alle denunce fatte da uno dei due contro l’amministratore
GIULIANOVA. «Licenziamenti nulli perchè determinati da motivi di ritorsione»: sono due sentenze che traggono linfa da diversi pronunciamenti della Cassazione quelle con cui il giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropalo ha stabilito la reintegra di padre e figlio, rispettivamente E.C. e L.C. di Giulianova, nella società in cui lavoravano e da cui sono stati mandati via nel 2016.
Secondo le motivazioni sostenute dalla società in tribunale il padre per una riorganizzazione aziendale e il figlio in seguito a dei procedimenti disciplinari. Di diverso avviso il giudice del lavoro che ha accolto il ricorso presentato dai due (assistiti dall’avvocato Dario Avolio) contro la società Green Service di Giulianova sostenendo di essere stati licenziati dopo che il figlio, in qualità anche di socio, aveva citato in giudizio la società, in persona del suo amministratore pro tempre, davanti al tribunale delle imprese dell’Aquila. Scrive il giudice Pietropaolo: «La società, oltre ad irrogare la sanzione espulsiva al ricorrente, quasi contestualmente ha intimato il licenziamento anche al padre del ricorrente. Trattasi di elementi dotati di indubbia valenza presuntiva che comprovano la totale assenza di ragioni concrete e plausibili tali da giustificare il licenziamento che rappresenta esclusivamente l’ingiusta ed arbitraria reazione della società ad un comportamento legittimo del lavoratore che, nella sua qualità di socio, ha solo cercato di salvaguardare i propri interessi ricorrendo alla tutela giurisdizionale». Ed aggiunge il magistrato nella sentenza: «La sanzione disciplinare espulsiva è stata adottata dalla società sulla base di un presunto illecito disciplinare ( un solo giorno di assenza ingiustificata dal lavoro) di rilievo talmente minimo da far presumere che si sia trattato solo di un pretesto per punire un dipendente reo di aver promosso un procedimento civile contro la società e di avere sporto querela nei confronti del suo amministratore». E nel provvedimento riguardante il padre il magistrato precisa: «L’odierno ricorrente ha la colpa di essere il padre dell’autore delle suddette iniziative perchè anche nel suo caso le ragioni poste dalla società a base del licenziamento risultano insussistenti, non avendo la società dimostrato che, dopo l’assunzione del ricorrente, vi è stato un processo di riorganizzazione aziendale che ha determinato la cessazione del servizio di autotrasporti di cose per conto terzi, come scritto nella lettera di licenziamento». Il giudice ha disposto la nullità di entrambi i licenziamenti e il reintegro.(d.p.)
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