Lite familiare per la società Il giudice archivia le accuse

Imprenditore denuncia i tre fratelli: hanno detto no a un’offerta da un milione Ma per la Procura non c’è danno patrimoniale, respinta l’opposizione
TERAMO. Una “faida” familiare, una di quelle che spesso scandiscono le cronache giudiziarie soprattutto quando ci sono interessi economici. Come in questo caso: una società di cui quattro fratelli si spartiscono le quote e con uno di loro che denuncia gli altri per infedeltà patrimoniale accusandoli di aver rifiutato un’offerta di un milione e 750mila euro per l’acquisto della stessa.
Quando la Procura ha chiesto l’archiviazione il querelante ha fatto opposizione ma il giudice ha respinto: non c’è nessun reato. I tre indagati sono stati assistiti dall’avvocato Amedeo Di Odoardo che, a questo proposito, nella memoria difensiva ha scritto: «Danno patrimoniale che in questo caso viene ipotizzare sussistere a seguito di una condotta omissiva dei soci che avrebbero dovuto procedere alla vendita. Ebbene in riferimento a tali ipotesi la Cassazione ha affermato che «ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex articolo 2634 del codice civile può assumere rilievo anche l’inerzia dell’amministratore quando sia tale da determinare la compromissione dell’integrità del patrimonio sociale».
E ha aggiunto: «Nel caso che ci occupa alcun danno all’integrità patrimoniale è minimamente ravvisabile ed anzi per quanto appresso si dirà la condotta degli odierni indagati ha tutelato la società. In altre parole non vi sarebbe stata alcuna ragione perché questo ultimi andassero a svalutare e arrecare danno a una società che, per stessa ammissione della querelante, era ed è in grado di ripartire utili». In particolare il legale ha fatto riferimento a vari pronunciamenti della Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, con vari pronunciamenti sul tema ha affermato che: «Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale di cui all’articolo 2634 del codice civile è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: un interesse dell’amministratore in conflitto con quello della società; la deliberazione di un atto di deposizione di beni sociali; un vento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; il fine specifico, in capo all’agente, di procurare a sè e ad altri un ingiusti profitto o altro vantaggio. In applicazione del suddetto principio, la corte ha ritenuto non configurabile il reato nei confronti». Pronunciamenti che, evidentemente, sono stati alla base della decisione del giudice di archiviare.
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