Mamma suicida, parla il marito: «Un incubo, resta solo il dolore»

Il giudice deposita il provvedimento in cui spiega l’assoluzione dell’uomo accusato di maltrattamenti: «Inattendibili le dichiarazioni delle amiche della parte offesa, con cenni di enfasi e di esagerazione»
TERAMO. «È stato un incubo, ma le motivazioni della sentenza chiariscono ogni cosa. Resterà per sempre il dolore per la morte della mamma delle mie figlie»: le parole di Luca Amprino si muovono tra le ferite perché i fascicoli giudiziari scandiscono tragedie che nel tempo possono solo diventare più dolorose. Come quella di Simona Viceconte, la 45enne piemontese che due anni fa si tolse la vita nella sua abitazione teramana come 12 mesi prima aveva fatto la sorella Maura, ex olimpionica di maratona e di fondo.
Amprino, 53 anni, bancario, (difeso dagli avvocati Antonietta Ciarrocchi e Cataldo Mariano), a febbraio è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti al termine di un rito abbreviato in cui la Procura (pm titolare del fascicolo Enrica Medori) aveva chiesto una condanna a 10 anni. Secondo la Procura, che si era mossa sulla base di segnalazioni di amiche della donna, l’uomo avrebbe nel tempo inflitto alla moglie (da cui si stava separando) maltrattamenti psicologici che avrebbero aggravato la sua condizione di fragilità fino a portarla al gesto estremo. Accuse sempre respinte con forza dall’uomo e dalle due figlie.
Per il giudice Lorenzo Prudenzano il fatto non sussiste e nelle motivazioni depositate due giorni fa mette nero su bianco il perché. Con grande rigore e altrettanta sensibilità. Perché le sentenze hanno sempre una forza propria. In 31 pagine Prudenzano ricostruisce fatti e circostanze partendo da una certezza di fondo: nessun maltrattamento nè fisico nè psicologico, nessuna privazione economica. «Reputa il giudicante che le dichiarazioni fornite dalle amiche della persona offesa le quali hanno concordemente rappresentato come la donna versasse in condizioni di sostanziale indigenza a causa delle privazioni economiche imposte dall’imputato», scrive a pagina 24, «non possono essere ritenute attendibili alfine di fondare un giudizio di responsabilità. Tali dichiarazioni, anzitutto, si appalesano non di rado generiche quanto alla descrizione delle condotte lesive tenute dall’imputato. Esse appaiono poi estrinsecamente contraddittorie laddove ragguardate alla luce di tutto il compendio probatorio offerto al giudicante. Esse, infine, non paiono prive di cenni di enfasi quando non di esagerazione nella ricostruzione delle condotte dell’imputato». E ancora, a pagina 26: «Alcune delle dichiaranti sembrano per vero disporre di una limitatissima conoscenza delle vicissitudini private della persona offesa».
Particolare attenzione alle dichiarazione delle due figlie. «Le figlie», si legge a pagina 28, «hanno categoricamente escluso che l’imputato fosse solito rivolgersi in modo volgare e denigratorio alla persona offesa, pur avendo ammesso che i litigi tra i genitori fossero da tempo all’ordine del giorno. Ritenere che possano aver mentito, durante la testimonianza resa in incidente probatorio, al (verosimile scopo di preservare o comunque alleggerire la posizione dell’imputato, appare frutto non già di inferenza logica bensì di semplice congettura e appare in obiettivo contrasto con quanto emerso dall’esito della perizia psicodiagnostica».
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