Multa non pagata, ricorso accolto

26 Febbraio 2022

Contravvenzione non notificata, l’auto può tornare a circolare

TERAMO. In ballo c’era il fermo della vettura dopo la contestazione e il mancato pagamento di una cartella per una contravvenzione al codice della strada, con il multato che aveva fatto ricorso sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti. I giudici, sia in primo grado sia in secondo, hanno accolto il suo ricorso stabilendo come sia sempre necessaria la prova della raccomandata informativa all’interessato. Anche in presenza della notifica di pagamento a un familiare come era successo in questo caso. Il 40enne teramano, assistito dall’avvocato Antonio Del Vecchio, ha fatto ricorso contro l’ex Equitalia oggi Agenzia delle entrate-riscossione. Così scrive nella sentenza il giudice civile Maria Laura Pasca: « Alla luce della normativa speciale dettata in tema di notifica della cartella di pagamento, ove l’atto sia stato consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa costituisce adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte. In applicazione di tali principi, essendo la cartella di pagamento consegnata a un familiare convivente (la madre), in assenza della prova di raccomandata informativa (pacificamente non inviata), deve confermarsi - come già rilevato dal giudice di primo grado – l’irregolarità della suddetta notifica, con conseguente conferma della sentenza appellata che ha dichiarato la prescrizione del diritto di credito vantato dalla prefettura di Teramo». (d.p.)