Multe prescritte, niente fermo dell’auto

Accolto il ricorso contro Equitalia: provvedimento in ritardo perché notificato alla persona sbagliata
TERAMO. L’Equitalia notifica il preavviso di fermo amministrativo della macchina per il mancato pagamento di numerose multe, ma lo fa al familiare del proprietario della vettura. Per il giudice di pace basta per annullare il provvedimento e disporre, visti i tempi nel frattempo trascorsi, la prescrizione delle multe. La sentenza del giudice di pace di Teramo Valentina Leccesi è stata emessa seguendo i numerosi pronunciamenti della Cassazione proprio su questo argomento. A rivolgersi al tribunale era stato il proprietario della vettura che, tramite il suo avvocato Antonio Del Vecchio, aveva proposto opposizione al preavviso di fermo nei suoi confronti da Equitalia Centro per il presunto mancato pagamento di somme dovute alla prefettura teramana per contravvenzioni non pagate al codice della strada. Nel ricorso l’uomo aveva eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento perchè notificata ad un suo familiare. Scrive il giudice nella sentenza: «L’opposizione merita accoglimento in quanto dalla documentazione prodotta da Equitalia risulta che la notifica della cartella non è regolarmente perfezionata essendo stata ricevuta da un familiare senza successiva spedizione dell’avviso previsto». Lo fa citando numerose leggi. Scrive ancora: « Infatti l’articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 ha aggiunto nell’articolo 7 della legge 890 del 1982 il sesto comma ai sensi del quale «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo raccomandata». Per il giudice, dunque, «sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’opposizione e, ritenuta la nullità della notifica, deve dichiararsi prescritto il diritto di credito dell’ente».(d.p.)
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