Niente aiuti post-sisma a chi compra casa

25 Maggio 2024

Il Consiglio di Stato sull’autonoma sistemazione: «Non conta che la vecchia abitazione sia inagibile»

L’AQUILA. Il contributo di autonoma sistemazione (Cas), relativo ai terremoti del Centro Italia 2016-2017, non è dovuto se la persona che lo percepiva in origine ha poi acquistato una nuova casa dove dimora stabilmente. E questo a prescindere dal fatto che l’abitazione danneggiata dal sisma non sia ancora tornata agibile. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato respingendo il ricorso di un’associazione delle Marche.
LE RAGIONI DEL RICORSO
“A dire della parte appellante”, scrive il Consiglio di Stato, “nel sistema originario nato dall’ordinanza 388 del 2016 si aveva titolo a percepire il Cas dalla data del provvedimento di sgombero della casa inagibile e fino alla data di rientro, oppure fino alla data in cui lo Stato abbia provveduto a fornire al beneficiario altra idonea sistemazione con carattere di stabilità”. Quindi, secondo il ricorso, “il disagio abitativo a fronte del quale viene corrisposto il Cas potrebbe dirsi superato soltanto in seguito al rientro del nucleo familiare all’interno della propria abitazione ante sisma e non in forza dell’acquisto di altra abitazione e quindi l’acquisto di un immobile, adibito a prima casa del nucleo familiare, sarebbe non un fattore che elimina il disagio abitativo, ma solo una temporanea attenuazione di esso”.
LA TESI DEI GIUDICI
Per i giudici, invece, “la ragion d’essere del Cas non è quella di assicurare comunque un indennizzo, ma quella di sovvenire a una situazione di bisogno, appunto quella di chi sia stato costretto dal sisma a trasferirsi in altro immobile, diverso da quello di abituale e continuativa dimora. Questa situazione di bisogno viene meno però per il solo fatto che il soggetto abbia reperito una nuova stabile dimora, a prescindere dal fatto che egli lo abbia potuto fare a proprie spese o a spese dell’amministrazione”.
LE RESIDENZE TRASFERITE
Il Cas, rileva ancora il Consiglio di Stato, non è dovuto anche nel caso di “coloro che hanno trasferito la residenza al di fuori di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. In proposito, si può solo osservare che ci si trova di fronte a una determinazione per forza di cose discrezionale, dato che nessun aiuto può essere attribuito senza un qualche limite. Questa discrezionalità, secondo pacifica giurisprudenza, che come tale non richiede puntuali citazioni, può essere sindacata in questa sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici, che nella specie non si ravvisano, dato che le regioni contemplate sono quelle del cratere e non appare illogico ritenere che chi da esse si sia allontanato non versi più in una situazione definibile come disagio abitativo”.
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