Niente bar nella sede della Pro loco

2 Novembre 2022

Il Tar respinge il ricorso dell’associazione di Aquilano contro il Comune di Tossicia

TOSSICIA . La Pro loco di Aquilano non può proseguire la somministrazione di cibo e bevande mediante le attività di bar e ristorante per la valorizzazione dei prodotti tipici locali nella propria sede che è un immobile di proprietà comunale destinato ad attività sociali in quanto «l’attività svolta non è istituzionale, ma è un’attività sussidiaria a carattere commerciale». A stabilirlo è la pronuncia nel merito del Tar Abruzzo dello scorso 19 ottobre che rigetta il ricorso presentato contro il Comune di Tossicia. Tutto è iniziato quando lo Pro loco il 1° luglio 2021 ha presentato all'ufficio Suap dell’ente una Scia, una dichiarazione urbanistica, per lo svolgimento dell’attività in un immobile di proprietà dell’ente affidato in concessione trentennale all’associazione come sede con atto del 16 luglio 2013. Il Comune, però, aveva ordinato di non proseguire l’attività ritenendo che per l'utilizzo, ai fini indicati nella dichiarazione, dell’immobile che ha come destinazione d’uso “costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche” ci sarebbe dovuto essere un cambio di destinazione da attività sociali a commerciale.
L'associazione ha così presentato ricorso al Tar ottenendo la sospensiva del provvedimento comunale con decreto monocratico del presidente che riteneva meritevole di tutela «l’irreparabile perdita economica per la Pro loco derivante dall’interruzione dell’attività e dalla perdita delle derrate alimentari». La sospensiva è stata confermata anche dalla camera di consiglio del 6 ottobre. Ma la trattazione di merito di qualche giorno fa ha ribaltato la situazione e respinto il ricorso perché «la somministrazione di alimenti e bevande costituisce un’attività commerciale e nella Scia la Pro loco ha indicato non il turismo culturale di tipo enogastronomico, ma l’attività di bar e ristorante a carattere permanente quindi con natura lucrativa che non può svolgersi in un immobile di proprietà comunale in quanto lo stesso presenta una destinazione urbanistica incompatibile» come recita la sentenza. Una pronuncia che chiarisce anche che «nel locale del terzo settore deve svolgersi attività istituzionale non di tipo produttivo e che la Pro loco ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro».
Adele Di Feliciantonio