Non confessa la violenza sessuale ma potrà uscire dal carcere

13 Novembre 2016

La Cassazione accoglie il ricorso di un detenuto teramano che ha chiesto l’affidamento ai servizi sociali I giudici: «Ha accettato la sentenza di condanna, si comporta bene e ha il diritto di essere rieducato»

TERAMO. L’abitudine nelle aule di giustizia alla contrapposizione, ai codici, con i riti, le preclusioni e le decadenze da rispettare può allontanare dal senso delle cose. Anche da quelle sancite dalla Costituzione, come il diritto alla rieducazione. E, spesso, nei garbugli formali di fascicoli e procedure è la Cassazione a illuminare. Il caso è quello di un 60enne teramano che dal 2013 sta scontando in carcere una pena di 5 anni e 3 mesi per violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni.

L’uomo, che in carcere ha ripreso a studiare e viene ritenuto un detenuto modello, ha chiesto di essere affidato in prova ai servizi sociali. Richiesta respinta dal tribunale di sorveglianza perchè, sostengono i magistrati aquilani, non si può affidare ai servizi sociali una persona che non ha mai confessato. Ma la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal legale dell’uomo, l’avvocato Gennaro Lettieri. Perchè scrivono i giudici della Suprema Corte: «Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchè nel processo penale l’imputato non ha l’obbligo di verità, sia perchè l’assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine». E ancora, aggiungono gli “ermellini”: «Per essere ammesso a fruire delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari in generale il condannato non è pertanto tenuto ad ammettere le proprie responsabilità, ma deve attivarsi per prendere parte in modo positivo all’opera di rieducazione in quanto ciò che rileva è verificare se il condannato, pur continuando a negare gli addebiti, abbia accettato la sentenza e la sanzione inflitta, dimostrando la positiva evoluzione della sua personalità successivamente al reato nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale». La Cassazione, dopo aver accolto il ricorso della difesa, ha rinviato il caso al tribunale di sorveglianza dell’Aquila che per il 29 novembre ha fissato la nuova udienza per esaminarlo alla luce del pronunciamento della Suprema corte. Che così ha concluso: «La decisione del tribunale di sorveglianza finisce per far coincidere il giudizio sulla ritenuta assenza o inadeguatezza di riflessione critica sulla vicenda penale risalente a 15 anni e costituente un unicum nella vita dell’uomo nella mancata ammissione di colpevolezza in ordine a reati di cui il ricorrente ha comunque riconosciuto il grave disvalore rifiutando consapevolmente un’ammissione di responsabilità di pura convenienza e gli immediati benefici che ne potrebbero conseguire».

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