Non paga l’Inps ma la somma è esigua Imprenditrice assolta
Secondo il giudice non c’è «nessuna condotta offensiva» Sotto i 10mila euro la legge prevede solo multe
TERAMO. Era finita a processo perchè accusata di non aver pagato 256 euro di contributi previdenziali Inps, ma il giudice ha assolto l’imprenditrice teramana perchè il fatto non costituisce reato «per l’esiguità della somma che in concreto risulta priva di significato lesivo». E’ la sentenza di un tribunale a raccontare l’ennesima storia che arriva dal mondo delle imprese travolte dalla crisi.
E se oggi gli indicatori parlano di lieve ripresa, il pregresso incombe visti i tempi lunghi della giustizia. Ma anche nelle aule di tribunale, prima ancora dei tecnicismi giuridici, può prevalere il buonsenso. «Ritiene questo tribunale», scrive nelle motivazioni il giudice Carla Fazzini, «che il fatto ascritto all’imputata, anche alla luce dell’esiguo importo della somma non versata, non costituisca reato atteso che la giurisprudenza della consulta è nuovamente intervenuta sulla questione della legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge numero 638 sollevata a partire da fattispecie concrete di omessi versamenti di cifre risibili o comunque di entità modeste con riferimento ad ogni anno d’imposta». La donna, titolare di un’impresa di pulizie e assistita dall’avvocato Antonio Del Vecchio, era accusata di aver omesso di versare all’Inps le quote previdenziali previste sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al mese di aprile 2011. «Va sottolineata l’utilità anche nell’ambito di tali fattispecie criminose», scrive ancora il giudice nelle motivazioni, «del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta che permette di escludere il rilievo penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, esse risultino in concreto prive di significato lesivo». Altro elemento che il magistrato cita nelle motivazioni della sentenza è la legge delega per la riforma della disciplina sanzionatoria e, nello specifico, per trasformare in illecito amministrativo questo tipo di reato purchè l’omesso versamento non superi il limite complessivo di 10mila euro annui. «Anche se la legge delega non è legge formale», scrive il giudice, «costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Valutando in termini di offensività la condotta della prevenuta che, lo ricordiamo ometteva di versare contributi per 256 euro, essa ne risulta priva anche perchè, altro elemento oggettivo, risulta essere il fatto che il Parlamento ha stabilito in termini espliciti che omessi versamenti inferiori a 10mila euro annui per ogni periodo d’imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalmente tutelati».(d.p.)
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