«Non rispettati i diritti dei clienti deboli»

27 Dicembre 2015

Le motivazioni della condanna dell’ex presidente della Bcc Picena Truentina: «Ignorato il dovere della lealtà»

TERAMO. Nei giorni caldi del caos banche, dello scontro con l’Unione Europea e delle decine di risparmiatori beffati, è una sentenza del tribunale di Teramo a svelare quella che i giudici definiscono «obiettiva emersione di una trama usuraia posta in essere da chi agiva per conto della Banca Picena Truentina, da chi si atteggiava quale indomito prevaricatore dei diritti dei contraenti deboli».

Le parole sono quelle contenute nelle motivazioni, depositate pochi giorni fa, della sentenza con cui in primo grado è stato condannato l'ex presidente della Banca Picena Truentina di credito cooperativo Gino Gasparretti, in carica fino al giugno 2011. A settembre all’uomo sono stati inflitti due anni e due mesi per usura bancaria: uno dei primi casi in Italia. In quell’occasione lo stesso tribunale ha assolto gli altri due imputati per non aver commesso il fatto: il successore di Gasparretti e attuale presidente Aldo Mattioli e il direttore, all’epoca dei fatti, della filiale di Torano Nuovo Adriano Passaretti.

La vicenda riguarda proprio la filiale di Torano della Picena Truentina, lo sportello al quale, nel 2005, si erano rivolti gli amministratori di una cooperativa agricola – la Monte Tre Croci, specializzata nell’allevamento di animali – per l’apertura di tre conti correnti attraverso i quali sviluppare l’attività imprenditoriale. Conti che, secondo quanto accertato nelle indagini del pm Stefano Giovagnoni e successivamente dal tribunale, prevedevano fin dal momento della stipula del contratto un tasso di interesse extralegale, superiore, sia pure di poco, alla soglia stabilita trimestralmente dalla Banca d’Italia oltre la quale l’interesse viene considerato usurario.

Per il giudice relatore Roberto Veneziano (presidente del collegio giudicante con a latere Sergio Umbriano e Belinda Pignotti) «Gasparretti, in posizione apicale rispetto al consiglio, aveva il potere di gestire in prima persona in virtù delle prerogative statutarie di cui godeva, il che impone di far ritenere lo stesso certamente consapevole ideatore di un meccanismo gestionale produttivo, per finalità di spasmodica locupletazione, di un tasso di interessi che, traducendosi in una comprovata violazione di un precetto penale di portata imperativa ed inderogabile, di certo lo individua come responsabile di tale condotta criminosa di cui il prevenuto ben conosceva gli effetti e, pur prevedendone gli inevitabili risvolti nella sfera giuridico patrimoniale dei correntisti, perseverava nella reiterazione di formule impositive di tassi remunerativi in spregio ai più elementari doveri di lealtà e di correttezza negoziale, oltre che in antitesi con il disposto di cui all’articolo 644 c.p. di cui stravolgeva l’essenza, atteggiandosi quale indomito prevaricatore dei diritti dei contraenti deboli, il più delle volte impersonificati, come nel caso oggetto di odierna disamina, da piccoli imprenditori impegnati nel quotidiano sforzo di ritagliarsi un ruolo in un mercato che spesso ne soverchia le aspettative e ne infrange le velleità». E, si legge ancora nella sentenza: «La posizione di vertice che il Gasparetti rivestiva in ambito bancario, atteggiandosi quale indiscusso organo dirigistico, consente di individuare nello stesso il garante primario della corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia di usura e ciò indipendentemente dalla effettiva suddivisione dei compiti all’interno dell’istituto».(d.p.)

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